
24/09/2025
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Lโarticolo 22 della legge n. 240/2010, come modificato nel 2022, ha introdotto i contratti di lavoro a tempo determinato denominati โcontratti di ricercaโ, finalizzati allo svolgimento esclusivo di specifici progetti di ricerca. Questi contratti hanno sostituito gli assegni di ricerca e possono essere stipulati da universitร , enti pubblici di ricerca e istituzioni equiparate, con durata biennale rinnovabile una sola volta per altri due anni. In alcuni casi, la durata puรฒ essere prorogata di un ulteriore anno, ma la durata complessiva non puรฒ superare i cinque anni, anche se svolti presso istituzioni diverse.
I contratti sono accessibili a chi รจ in possesso di un dottorato di ricerca o titolo equivalente, oppure, in alcuni casi, a chi ha un curriculum idoneo, pur non avendo il titolo richiesto. Non sono compatibili con altri corsi universitari o incarichi e non danno diritto all'accesso al ruolo nรฉ sono utili ai fini della stabilizzazione.
Lโimporto del contratto รจ determinato dagli enti, ma deve essere compreso tra il trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo definito e quello a tempo pieno. Tali importi sono regolati dalla contrattazione collettiva, senza estensione automatica di altri diritti previsti dai CCNL del comparto.
Nel 2025, lโarticolo 22-bis della stessa legge ha introdotto una seconda tipologia contrattuale: gli incarichi post-doc, anchโessi a tempo determinato, destinati alla fase pre-ruolo della carriera accademica e rivolti a soggetti con dottorato o titolo equivalente. Questi incarichi includono attivitร di ricerca, collaborazione didattica e terza missione. La durata รจ almeno annuale e puรฒ arrivare fino a un massimo di tre anni, anche non continuativi.
Fa eccezione solo la partecipazione a programmi europei specifici (MSCA), che possono prevedere deroghe. Anche per gli incarichi post-doc non รจ previsto alcun diritto al ruolo o alla stabilizzazione, e sono incompatibili con altri rapporti di lavoro o assegni di ricerca. Il trattamento economico minimo รจ definito con decreto ministeriale e non puรฒ essere inferiore al livello iniziale del ricercatore a tempo definito.
Entrambe le tipologie contrattuali sono soggette agli obblighi contributivi ordinari per i lavoratori a tempo determinato. Le pubbliche amministrazioni devono quindi versare i contributi previdenziali e per il trattamento di fine rapporto, oltre alla contribuzione per la NASpI, ma non quella addizionale dellโ1,4%, nรฉ i contributi per maternitร e malattia, che sono a carico del datore. Inoltre, i contratti devono essere dichiarati allโINPS tramite il flusso Uniemens โ ListaPosPA, utilizzando codici specifici per distinguere tra contratti di ricerca e incarichi post-doc, e valorizzando i codici di cessazione in caso di aspettativa per i dipendenti pubblici.
In sintesi, il nuovo quadro normativo ridefinisce le modalitร di accesso alla ricerca accademica post-dottorato, superando il precedente sistema degli assegni di ricerca e introducendo un sistema contrattualizzato con maggiori tutele previdenziali, ma senza automatismi per lโaccesso alla carriera accademica stabile.
โน Per ulteriori informazioni, visita il sito dell'Inps.
๐ www.filda.it