17/06/2026
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L'EDITORIALE DEL DIRETTORE ROBERTO BIANCHI
Cirasola e Anapa battuti da Demozzi per 2 a 0, palla al centro
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♦ Al netto della mia fede rugbistica, cedo volentieri alla tentazione di utilizzare la metafora calcistica, di moda durante questo periodo di competizione mondiale, per descrivere la fragorosa sconfitta – per due a zero appunto - subita in secondo grado di giudizio da Anapa e dal suo presidente Vincenzo Cirasola nel procedimento giudiziale contro lo Sna.
La presa di posizione della Corte d’Appello di Roma rigetta infatti il ricorso promosso avverso la precedente sentenza che aveva visto soccombenti la corporazione minoritaria e il suo leader nella richiesta di considerare diffamatori alcuni articoli pubblicati in queste pagine e di ottenere la conseguente condanna di Sna e SnaS al risarcimento dei presunti danni subiti.
I Giudici sono stati lapidari nel confermare la decisione adottata in primo grado dal Tribunale di Roma nel 2022 e articolano il loro giudizio su due pilastri fondamentali, da un lato, il “legittimo esercizio del diritto di critica, giudicando soddisfatti i requisiti della verità (quantomeno putativa) dei fatti posti a base della critica” e, dall’altro, la “continenza espositiva, pur a fronte di toni aspri e polemici, tipici della dialettica tra organizzazioni sindacali concorrenti”.
In altri termini, l’affermazione riferita alla scarsa rappresentatività di Anapa e all’inefficacia del suo Ccnl («poche centinaia", "meno del 3%") era resa plausibile dalla mancata divulgazione dei dati ufficiali sulla reale consistenza del sodalizio a guida Cirasola e dalla diffusa percezione nel settore. Nel contempo, le modalità espressive adottate da Snachannel ("bonsai sindacale", "rottame in avaria"), “strumentalmente collegate alla critica sulla scarsa rappresentatività e sull’asserita inefficacia dell’azione sindacale di Anapa” non sono, proseguono i Giudici, “un’offesa alla persona fisica del suo rappresentante, ma un giudizio di valore, per quanto caustico, sull’organizzazione sindacale avversaria”.
L’accusa di essere un “sindacato di comodo” o “giallo” rientra, d’altro canto, “nel perimetro della dialettica tra sigle portatrici di interessi contrapposti”.
Infine “l’epiteto "traditori", sebbene forte – aggiunge la Corte d’Appello - deve essere contestualizzato. Riferito a chi abbandona un’organizzazione per fondarne un’altra concorrente… esprime, nella foga della polemica, un giudizio di slealtà politica, non un’accusa di reato o un’offesa alla morale personale”.
L’insussistenza del carattere diffamatorio delle condotte contestate all’editore SnaS e all’ispiratore politico Sna, imperniate sul diritto di critica, “esclude in radice – concludono i Giudici – la configurabilità di un fatto illecito e, di conseguenza, di un obbligo risarcitorio”.
Insomma, nessun danno, niente risarcimento.
Dalla soccombenza totale degli appellanti deriva pertanto “la loro condanna alla rifusione di tutte le spese cui si aggiunge un ulteriore importo pari a quello dovuto per l’impugnazione della sentenza di primo grado…”, come previsto dal Dpr 115/2002 nei casi di ricorso infondato.
A margine di questa vicenda vorrei condividere con i lettori tre quesiti che sorgono spontanei.
Primo quesito: posto che gli appellanti sono condannati in solido a pagare le spese, lo Sna riceverà un bonifico personale da Vincenzo Cirasola per la sua quota parte?
Secondo quesito: gli iscritti Anapa chiederanno conto al proprio presidente dell’inutile sperpero di denaro proveniente dalla cassa sociale utilizzato per effettuare un appello privo di fondatezza giuridica?
Terzo e ultimo quesito: i colleghi anapini sono davvero convinti che il ricorso alle carte bollate, tanto più se ingiustificato, possa sostituire il confronto, magari aspro, delle idee?
Una cosa è certa, quella della Corte di Appello di Roma si configura come una vera e propria pietra miliare per la comunicazione del Sindacato nazionale agenti in quanto scongiura il pericolo, gravissimo, che una qualsiasi valutazione di natura politico-sindacale possa essere censurata da un soggetto terzo mediante il ricorso alla magistratura. È pertanto fatta salva la libertà per Snachannel, una testata che registra poco meno di 2 milioni di accessi all’anno e rimane costantemente ancorata ai principi della “continenza sostanziale (verità dei fatti)” e della “continenza formale (modalità espressive)”, di manifestare il pensiero, le proposte e laddove necessario il dissenso dello Sna verso chiunque.
E scusate se è poco.
Roberto Bianchi