01/09/2026
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Procedura "Profilo Unico Cliente” di Generali Italia, ancora non ci siamo: lo Sna scrive alla compagnia e all'Ivass
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MILANO - Il Sindacato nazionale agenti di assicurazione, a firma del proprio Presidente Claudio Demozzi, ha inviato in queste ore una comunicazione ufficiale a Generali Italia avente ad oggetto la procedura denominata “Profilo Unico Cliente” e il connesso Accordo quadro sottoposto alla clientela.
"Come noto scrive Demozzi - la procedura (già oggetto di segnalazione del Sindacato all’Ivass, ndr), manifesta profili di non conformità in relazione agli artt. 119-ter CAP, 58 e 59 del Reg. Ivass n. 40/2018, i quali delineano un riparto di ruoli non derogabile per via negoziale né per via di prassi operativa: alla compagnia, in qualità di produttore, spetta la funzione di impartire istruzioni finalizzate ad agevolare la rete nell’acquisizione delle informazioni utili; al distributore spetta, una volta reperite le informazioni presso la clientela, valutare la coerenza del contratto rispetto alle richieste ed esigenze del contraente e, ove ricorra un accordo tra assicurato e distributore, formulare una raccomandazione personalizzata"
In verità, su tale riparto l’Istituto di vigilanza si era già espresso in termini univoci. Il quadro regolamentare ribadisce l’importanza del ruolo consulenziale affidato al distributore, nell’ambito di un’attività di cui assume una piena autonomia e responsabilità nei confronti del cliente.
Malgrado ciò, denuncia il Presidente nazionale Sna "a distanza di oltre due anni dalla prima segnalazione, la procedura risulta immutata. In particolare, si rileva che:
1) il documento generato dall’applicativo e denominato “raccomandazione personalizzata” si risolve in una elencazione delle coperture sottoscritte, priva dell’indicazione delle ragioni per cui il contratto proposto sarebbe più indicato rispetto ad altri esaminati, così non integrando il contenuto minimo richiesto dall’art. 119-ter, comma 3, CAP;
2) l’accordo quadro prevede la sottoposizione al cliente, in via standardizzata e massiva, di un documento consulenziale, nonostante la norma configuri la raccomandazione come personalizzata, successiva ed eventuale, riferendo, altresì, la prestazione alla compagnia in qualità di produttore, in luogo del distributore;
3) all’agente non è riconosciuta la facoltà effettiva di riesaminare, modificare e validare l’esito della valutazione, né di sostituirvi una propria autonoma raccomandazione personalizzata fondata su un perimetro di prodotti più ampio, quale quello derivante dagli accordi di collaborazione orizzontale ex l. n. 221/2012".
Alle presenti considerazioni si aggiungono ora le disposizioni sopravvenute in materia di intelligenza artificiale. "L’art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025, - precisa Demozzi - circoscrive l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle prestazioni di natura intellettuale alle sole attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale svolto dal professionista e impone di comunicarne l’impiego al destinatario con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo".
Inoltre, il Regolamento (UE) 2024/1689 stabilisce - dal 2 agosto 2026 - precisi obblighi di trasparenza (art. 50), unitamente al regime sanzionatorio. "In tale contesto - scrive ancora il Presidente nazionale Sna -, una procedura di compagnia che generi valutazioni di coerenza o raccomandazioni rivolte al cliente, senza che l’intermediario abbia contezza del sotteso ragionamento né possa effettivamente riesaminarne, modificarne e validarne i suoi contenuti, poggia su fondamenta precarie, oltre che potenzialmente pregiudizievoli per il distributore, il quale assume la responsabilità di una valutazione che non ha concorso a formare, in contrasto con la disciplina distributiva e con i principi di trasparenza verso il contraente, oggi rafforzati dal quadro normativo in materia di intelligenza artificiale".
In questo modo, appare evidente come la procedura sottragga di fatto all’agente la titolarità del rapporto fiduciario con il cliente, "esponendolo a profili di responsabilità derivante da un rischio che egli non è posto in condizione di governare".
Il Sindacato chiede, dunque, a Generali Italia di chiarire:
a) se la procedura “Profilo Unico Cliente”, in tutte o in alcune delle sue componenti, incorpori sistemi di intelligenza artificiale, ai sensi dell’art. 3, punto 1, del Reg. (UE) 2024/1689. In caso affermativo, quali istruzioni per l’uso siano state o saranno rese disponibili agli intermediari quali deployer e con quali modalità sia assolto l’obbligo informativo verso il contraente in ordine all’impiego di tali sistemi;
b) quale procedura l’intermediario distributore, responsabile dei processi valutativi delle esigenze del cliente, possa provvedere alla modifica, in tutto o in parte, del documento di raccomandazione generato dal sistema, ovvero alla sostituzione del documento con una propria autonoma raccomandazione personalizzata o, ancora, al suo stralcio, trattandosi di attività rimessa alla discrezionalità del distributore;
c) quale sia, secondo Generali Italia, il fondamento normativo del servizio di consulenza contenuto nell’accordo quadro sottoposto al cliente, alla luce del riparto di ruoli tra produttore e distributore sopra richiamato.
Lo Sna conferma, da ultimo, la disponibilità a un confronto tecnico con la compagnia finalizzato alla rimodulazione della procedura in modo da restituire all’agente la titolarità effettiva della fase consulenziale conferita dalla Legge.
Per intanto, il Sindacato informa che la nota è stata trasmessa, per conoscenza, all’Ivass.
Luigi Giorgetti