Il Momento Legislativo

Il Momento Legislativo Editoria giuridica specialistica Fondata nell'immediato dopoguerra dall'Avv.

Giuseppe Stampacchia l'Editoriale Emmeelle ha iniziato a svolgere la propria attività con l'edizione de “Il Momento Legislativo”, una pubblicazione a fascicoli mensili, con raccolta di testi integrali di leggi e decreti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, corredati di schemi illustrativi, note e richiami nonché indici numerici e cronologici. Contemporaneamente la Editoriale offriva altri servizi

di ausilio agli operatori del diritto quali ricerche giurisprudenziali, annunzi legali e schedari degli atti delle società commerciali. Completavano l'attività editoriale la pubblicazione di opere monografiche su temi di attualità o recenti disposizioni legislative. L'Editoriale Emmeelle nel 1951 iniziò la pubblicazione dell'Agenda Legale, innovativo strumento che, ad un diario concepito per l'uso professionale, univa una parte normativa di aggiornamento e notizie utili alla classe forense . L'Editoriale Emmeelle , in considerazione del successo ottenuto con l'Agenda Legale, nel corso degli anni successivi decise di rivolgere il prodotto ad altre categorie professionali ed in particolare ai Magistrati, Geometri, Ingegneri, Architetti, Ragionieri e Dottori Commercialisti. Recentemente, l'Editoriale Emmeelle Il Momento Legislativo ha posto allo studio e successivamente realizzato, in collaborazione con Emmeelle Informatica, una gamma di prodotti informatici rivolti al settore forense, sviluppando programmi per la redazione delle notule, il calcolo della rivalutazione monetaria e interessi, la consultazione di banche dati di professionisti, imprese di assicurazione, e ricerca delle circoscrizioni giudiziarie. Nell'anno 2004 è stata introdotta sul mercato l'Agenda Legale Elettronica, un software che unisce ad una veste grafica funzionale, in linea con quella dell'Agenda Legale classica, gli indiscutibili vantaggi di una gestione elettronica della propria attività professionale.

La LEGGE 18 dicembre 2020, n. 176. nell'articolo 23 ha inserito un comma riguardante la copia esecutiva.Vediamo insieme ...
29/12/2020

La LEGGE 18 dicembre 2020, n. 176. nell'articolo 23 ha inserito un comma riguardante la copia esecutiva.
Vediamo insieme di che si tratta

LEGGE 18 dicembre 2020, n. 176. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (...

Vediamo quali sono le nuove regole tecnico-operative per le udienze a distanza nel Processo Tributario Telematico
17/11/2020

Vediamo quali sono le nuove regole tecnico-operative per le udienze a distanza nel Processo Tributario Telematico

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 13 novembre 2020, n. 285 è stato pubblicato il Decreto 11 novembre 2020 del Ministero dell’economia e delle finanze contenente: Individuazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all’udienza a distanza ex art. 16, comma 4...

Nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2020 sono state pubblicate le nuove specifiche tecniche del Processo Tributario...
16/11/2020

Nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2020 sono state pubblicate le nuove specifiche tecniche del Processo Tributario Telematico, vediamo quali sono!

Nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2020, n. 283 sono state pubblicate le nuove specifiche tecniche del processo tributario telematico (PTT).Le nuove disposizioni disciplinano in particolare l’implementazione della “scrivania del giudice” ossia l’area di lavoro attraverso la quale il gi...

Oggi vediamo le caratteristiche e le funzioni dello SPID, sai già a cosa serve?Il Sistema Pubblico di Identità Digitale ...
02/11/2020

Oggi vediamo le caratteristiche e le funzioni dello SPID, sai già a cosa serve?

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è un struttura complessa che consente a cittadini ed imprese di autenticarsi ed accedere a numerosi servizi online messi a disposizione dalla pubblica amministrazione e dai privati aderenti al sistema.
L’identità digitale SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate all’utente e che permettono l’accesso a tutti i servizi online.
Per ottenere le credenziali di accesso al sistema l'utente deve essere identificato attraverso l'esibizione fisica o telematica di un documento di riconoscimento, della tessera sanitaria o del codice fiscale.
Deve inoltre provvedere al rilascio della propria firma autografa od alla sottoscrizione digitale della domanda di attivazione del servizio; la prima in modalità fisica recandosi presso una delle sedi del fornitore di servizio, la seconda esclusivamente tramite collegamento telematico al medesimo fornitore.
Una volta autenticato al sistema il titolare può procedere autonomamente all'utilizzo dei servizi messi a disposizione dei titolari di identità digitale.

Ieri abbiamo parlato di "Copia Informatica", oggi invece di "Duplicato Informatico"Il duplicato informatico, a differenz...
30/10/2020

Ieri abbiamo parlato di "Copia Informatica", oggi invece di "Duplicato Informatico"
Il duplicato informatico, a differenza della copia di ieri è un file derivato da un documento informatico già esistente che contiene la stessa sequenza di valori binari (c.d. bit) del documento originario, memorizzato sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi.
Avendo le medesime caratteristiche fisiche del documento da cui è tratto anche su di esso è possibile verificare la presenza di sottoscrizione informatica o digitale se presente.
Il duplicato, pur essendo un documento informatico identico, non può essere con confuso con il documento originario sia dal punto di vista fisico che da quello giuridico: il duplicato non è un oggetto creato per la prima volta, ma è la replica di una sequenza di bit che è stata precedentemente creata.
Dalla operazione di duplicazione il file originario non subisce alcuna modificazione e rimane (salvo che venga eliminato) sul supporto fisico ove è stato memorizzato.
Occorre tener presente che è possibile ricavare un duplicato informatico da qualsiasi documento informatico (sia da originali informatici che da copie informatiche) costituendo un duplicato semplicemente un file derivato che contenga la stessa sequenza di bit del file di partenza.
Da un punto di vista informatico ciò non ha alcuna rilevanza ma dal punto di vista giuridico ne ha molta.
Infatti il duplicato informatico ha lo stesso valore giuridico dell’oggetto da cui deriva, se prodotto in conformità alle regole tecniche indicate dal Codice dell’amministrazione digitale all’art. 71: se il documento originario è un documento informatico originale il duplicato ha il valore di originale, se il documento originario è una copia anche il suo duplicato ha lo stesso valore di copia.
Conoscevate la differenza tra i due?

Oggi parliamo di COPIA INFORMATICA:La copia informatica di un documento può essere di diversi tipi a seconda della tipol...
29/10/2020

Oggi parliamo di COPIA INFORMATICA:
La copia informatica di un documento può essere di diversi tipi a seconda della tipologia di originale da cui è tratta.
Se il documento di partenza è l'originale informatico di cui abbiamo parlato ieri, si parla di copia informatica quando il contenuto del documento è uguale ma cambia la sequenza di bit rispetto all'originale.
Si parla invece di copia informatica di un originale cartaceo quando il contenuto viene inserito in un documento informatico ad esempio digitandolo con un processore di testi.
Il file ricavato dalla scansione di un documento cartaceo prende invece il nome di copia informatica per immagine in quanto non riproduce solo il contenuto informativo del documento ma anche il suo aspetto grafico.
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Fin dagli albori del processo civile telematico si è posto il problema del rilascio della copia del titolo esecutivo giu...
28/10/2020

Fin dagli albori del processo civile telematico si è posto il problema del rilascio della copia del titolo esecutivo giudiziale da parte delle cancellerie in formato digitale, dunque la problematica è ampiamente conosciuta e discussa in tutte le sedi opportune. Nonostante questo non si è ancora riusciti ad ottenere una disciplina uniforme sul rilascio del titolo esecutivo in formato digitale ed ogni ufficio procede di propria iniziativa.

Ma andiamo per ordine e cerchiamo di fare chiarezza su alcuni punti:

1) non esiste una norma che vieti l’esperimento di più azioni esecutive sulla base del medesimo titolo, anzi il codice di procedura civile prevede espressamente, all’articolo 483 il cumulo dei mezzi di espropriazione.
2) l’art. 476 vieta al cancelliere la spedizione senza giustificato motivo di più di una copia esecutiva alla stessa parte.
Dal momento che un contrasto interno al codice di procedura civile e dunque all’interno della medesima disposizione non è ipotizzabile, appare chiaro che la ratio di tale divieto non è quella di impedire che sulla base del medesimo titolo vengano esperite più azioni esecutive; occorrerebbe dunque trovare una motivazione diversa alla disposizione dell’art. 476 cosa che, naturalmente esula dallo scopo di queste brevi note. Occorre però aggiungere un’ulteriore considerazione: il divieto in capo al cancelliere di rilasciare più copie esecutive non può risolversi nell’impedire al creditore tramite il proprio legale l’esercizio di un diritto.

Da qualche tempo e specialmente adesso che l’emergenza epidemiologica ha limitato fortemente l’accesso agli uffici giudiziari, ci si è posti il problema di come ovviare alle ormai desuete ed inaccettabili prassi di richiesta, rilascio e consegna delle copie esecutive dei titoli giudiziali, di come praticamente consentire al cancelliere di rispettare la norma dell’articolo 476 c.p.c. e contemporaneamente consentire al difensore di acquisire in modo più agevole il titolo necessario ad intraprendere l’azione esecutiva.

Per sgomberare ulteriormente il campo da equivoci terminologici occorre precisare che la c.d. “copia esecutiva” di un titolo rilasciata su carta dal cancelliere è, nei fatti, un originale unico formato unendo alla copia autentica del titolo (sentenza, decreto ingiuntivo, ecc.), l’originale della formula esecutiva (il c.d. “comandiamo”), ciò implica che il suo rilascio in forma analogica crea un originale unico naturalmente e fisicamente insuscettibile di duplicazione.

Ma come può essere rilasciata la copia esecutiva in formato digitale?

Qui si presentano varie opzioni fermo restando che l’unica modalità di formazione della formula esecutiva “digitale” da parte del cancelliere è attraverso la redazione di un originale informatico sottoscritto digitalmente; il passaggio ulteriore riguarda l’inserimento o comunque l’unione della formula al provvedimento giuridsdizionale, perché tecnicamente è possibile operare la connessione univoca dei due documenti sia sul duplicato informatico sottoscritto digitalmente dal magistrato, sia su una copia informatica o su una copia informatica per immagine dello stesso.

Nel primo caso il cancelliere non deve effettuare alcuna attività di attestazione della conformità per i noti motivi, negli altri due invece questa operazione diventa necessaria. Risulta pertanto ovvio che la soluzione più semplice è quella dell’unione di due documenti informatici nativi digitali (il duplicato informatico del titolo redatto e sottoscritto dal giudice) e l’originale informatico della formula (redatta e sottoscritta dal cancelliere).

Come detto la copia esecutiva di un titolo è un originale unico e dunque, una volta consegnata al difensore essa non è più presente negli archivi dell’ufficio giudiziario ed è proprio questa la caratteristica principale degli originali unici: possono fisicamente trovarsi in un solo luogo; orbene la soluzione più semplice ai problemi sopra evidenziati sembra essere quella di consentire al difensore di scaricare dal fascicolo informatico il titolo come duplicato informatico unito all’originale informatico della formula esecutiva che a quel punto non sarebbe più disponibile nel fascicolo esattamente come accade oggi in caso di rilascio della formula esecutiva analogica. Naturalmente nel registro degli eventi del procedimento risulterebbe sia il rilascio della formula esecutiva, sia l’acquisizione della stessa da parte del difensore. Quanto appena illustrato i registri di cancelleria informatizzati lo fanno già: una volta scaricata la formula esecutiva non è possibile ripetere l’operazione.

A seguito di una richiesta formulata dall’Ufficio NEP di Milano, il Ministero della Giustizia ha emanato una circolare nella quale accoglie la possibilità del rilascio della formula esecutiva digitale onerando però l’avvocato della dichiarazione, sotto la propria responsabilità : “che quella presentata all’UNEP è la sola copia in forma esecutiva che intende azionare”, ciò al fine di ottemperare al disposto dell’art. 476 c.p.c.

In pratica il ragionamento, esplicitato dal Ministero è il seguente: dal momento che risulta impossibile per l’Ufficiale giudiziario verificare in alcun modo che il titolo esecutivo formato telematicamente sia stato già azionato dal legale in altro ufficio NEP imponiamo agli avvocati di fare una dichiarazione il cui unico scopo sia quello di esonerare da responsabilità cancellieri ed ufficiali giudiziari, impedendo però di fatto al difensore di esercitare un legittimo diritto riconosciuto dalla norma.

Tutti siamo a conoscenza di come oggi viene effettuata la richiesta di esecuzione agli uffici NEP, forse che con il titolo esecutivo cartaceo oggi l’ufficiale giudiziario è in grado di verificare che il titolo esecutivo analogico sia già stato azionato presso altro UNEP? In caso di risposta affermativa identica procedura può essere effettuata con il titolo esecutivo digitale.

Siamo alle solite: occorre scaricare sull’ultimo anello della catena le responsabilità di eventuali problemi in un procedimento non ancora collaudato, non ci siamo proprio.

Cosa si intende con Originale Informatico?E’ un oggetto informatico (file) creato per la prima volta da un elaboratore e...
28/10/2020

Cosa si intende con Originale Informatico?
E’ un oggetto informatico (file) creato per la prima volta da un elaboratore e (se previsto dalla normativa) sottoscritto con una procedura informatica all’esito della quale l’oggetto assume una consistenza fisica diversa da quella che aveva prima della sottoposizione all’operazione di sottoscrizione informatica.
La sottoscrizione autografa di un documento tradizionale è un’attività la cui verifica è possibile attraverso l’ispezione del segno grafico della firma apposta sul foglio.
La c.d. sottoscrizione elettronica è un’attività informatica la cui verifica è possibile da parte di qualsivoglia sistema informatico attraverso un’apposita procedura e non tramite ispezione del segno grafico apposto sul documento informatico.
Il procedimento di produzione e sottoscrizione informatica di un originale informatico è, dunque, verificabile informaticamente (e non necessariamente visibile graficamente) con un apposito software.

Benvenuti al primo post della nostra rubrica sul mondo digitale in ambito giuridico!Oggi parliamo di "documento informat...
20/10/2020

Benvenuti al primo post della nostra rubrica sul mondo digitale in ambito giuridico!
Oggi parliamo di "documento informatico"

Il documento informatico è “il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.
A differenza di un tradizionale documento cartaceo, il documento informatico non è necessariamente strutturato in elementi grafici suscettibili di lettura da parte di un essere umano ciò è confermato anche dal riferimento al termine “dati” contenuto nella sua definizione.
Un documento informatico, infatti, viene prodotto da un elaboratore elettronico ed il suo contenuto informativo o parte di esso può essere interpretato da una macchina anche senza l’intervento di un “lettore” umano.
Un documento informatico può essere anche redatto in un formato testuale (ad. es. un atto giudiziario o una sentenza) e contenere elementi grafici analoghi al documento analogico, ma le sue caratteristiche fisiche sono differenti in quanto il documento informatico è costituito da una sequenza di bit.
Un documento informatico può anche non essere in formato testuale (ad es. i file con estensione .xml o le ricevute prodotte da un sistema di posta elettronica con estensione .msg o .eml) in questo caso il suo contenuto informativo non è rappresentato solo da elementi grafici e quindi leggibili ma anche da una parte diversamente strutturata che contiene informazioni direttamente verificabili tramite l’utilizzo di un software.
Tutti i documenti informatici sono file prodotti da un sistema informatico, se tali oggetti vengono prodotti nel rispetto della normativa dettata dal nostro ordinamento e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale assumono lo stesso valore giuridico che avrebbero se fossero redatti su carta.

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Come si conserveranno le fatture elettroniche?Segui la nostra guida. È semplice e pratica.
12/12/2018

Come si conserveranno le fatture elettroniche?

Segui la nostra guida. È semplice e pratica.

La conservazione della fattura elettronica, prevista dall'art. 39 del D.P.R. n. 633/1972, è obbligatoria sia per il cedente che per il cessionario e deve essere rispondente alle Regole tecniche introdotte dal CAD, Codice dell'Amministrazione Digitale.

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica sulla   per gli studi legali.Come recapita la fattura il Sistema di Interscambi...
05/12/2018

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica sulla per gli studi legali.

Come recapita la fattura il Sistema di Interscambio?
Ve lo spieghiamo in questo articolo in modo pratico.

Una volta ricevuta la fattura dal fornitore (o dal suo intermediario) e in caso di esito positivo dei controlli previsti, il SdI recapita la fattura elettronica all'indirizzo telematico presente nella fattura stessa. Pertanto, la fattura elettronica verrà recapitata alla casella di posta elettronic...

Indirizzo

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