14/02/2026
FILE AUDIO IN SEPARAZIONE/DIVORZIO
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2409 del 5 febbraio 2026, ha ribadito un importante principio in materia di addebito della separazione: la trascrizione di una registrazione audio (telefonata o conversazione) può essere utilizzata come prova dell'infedeltà coniugale, anche senza il deposito del file audio originale, a condizione che la controparte non ne contesti specificamente l'autenticità.
I punti chiave della sentenza sono:
- Valore della trascrizione (art. 2712 c.c.): La trascrizione di una conversazione, se non espressamente disconosciuta, costituisce prova nei giudizi di separazione.
- Sufficienza della trascrizione: La Cassazione ha ritenuto sufficiente la trascrizione cartacea di una telefonata tra un coniuge e l'amante, senza necessità di allegare il supporto digitale, per fondare l'addebito.
- Addebito per infedeltà: Se la registrazione dimostra chiaramente una relazione extraconiugale che ha causato la crisi matrimoniale, l'addebito della separazione è legittimo.
- Registrazione lecita: La registrazione di una conversazione è lecita se chi registra ne è parte, poiché si accetta il rischio che la conversazione venga documentata.
- Limiti: È illecito registrare conversazioni tra terzi in cui non si è coinvolti o installare microfoni/telecamere nascoste in casa, poiché configurano reato.
In sintesi, la trascrizione della telefonata all'amante registrata dal coniuge tradito, se non contestata, è considerata prova determinante per ottenere la separazione con addebito.