23/10/2025
L’inserimento del figlio nel mondo del lavoro determina la revoca dell’assegnazione della casa familiare.
Cass. Sez. I civ. Ord. 17 settembre 2025, n. 25535
L'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova del raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, soltanto un obbligo alimentare.
Va pertanto confermato il decreto con il quale la Corte d’Appello rigettava i procedimenti di reclamo, poi riuniti, promossi autonomamente da padre e figlio avverso il provvedimento di revoca dell’assegnazione della casa coniugale al primo, dopo avere accertato l'assenza dei presupposti richiesti ai fini della permanenza dell'obbligo di mantenimento in conseguenza dell’inserimento del figlio nel mondo del lavoro.
Credit: Ondif
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