Camera Penale di Asti

Camera Penale di Asti Associazione di Avvocati Penalisti

leri la Camera Penale di Asti è stata invitata alla conferenza stampa di presentazione delleProposte educative del SEL -...
04/09/2026

leri la Camera Penale di Asti è stata invitata alla conferenza stampa di presentazione delle
Proposte educative del SEL - Sistema Educativo Locale del Comune di Asti per l'anno scolastico 2026-2027.
L'incontro è stato l'occasione per presentare alle scuole e alla cittadinanza il nostro percorso dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che riprenderà anche quest'anno

04/09/2026

Carcere e legalità costituzionale: a Firenze il confronto promosso da UCPI

Si terrà il prossimo 19 settembre a Firenze il confronto promosso dall’Unione delle Camere Penali Italiane. Una giornata di lavoro per elaborare proposte da sottoporre al Parlamento e al Governo. La grave crisi dell’esecuzione penale, segnata da sovraffollamento, carenza di personale e spazi, suicidi, autolesionismo e condizioni detentive lesive della dignità umana, compromette la funzione rieducativa della pena e pone in discussione il rispetto degli artt. 2, 3, 13 e 27 della Costituzione e dell’art. 3 CEDU. La nota della Giunta

02/09/2026

QUANDO IL GIP NON LA PENSA COME IL PM
È proprio nei casi che suscitano maggiore indignazione sociale che il principio di autonomia e indipendenza della giurisdizione viene messo alla prova.

La decisione del GIP di Torino può essere criticata nel merito, ma non può essere deformata dalla consueta semplificazione mediatica e strumentalizzata a fini politici. Il giudice ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e un concreto e attuale pericolo di reiterazione, ma ha valutato sufficiente una misura meno afflittiva del carcere, valorizzando l’incensuratezza, il comportamento collaborativo e la resipiscenza dell’indagato.

La custodia cautelare non è una pena anticipata, né uno strumento per soddisfare una domanda sociale di immediata punizione. La sua applicazione deve dipendere dalle esigenze cautelari concretamente accertate e rispettare i principi di adeguatezza e proporzionalità.

Il provvedimento potrà essere impugnato dal Pubblico Ministero, se lo riterrà opportuno, e sottoposto ad alla valutazione del Tribunale per il Riesame e successivamente anche della Cassazione.

Se vi è stato un errore, il sistema prevede fisiologicamente gli strumenti per porvi rimedio.

L’invio degli ispettori a Torino, da parte del Ministro della Giustizia, appare invece del tutto privo di giustificazione e rischia di tradursi in un’indebita pressione sull’autonomina del potere giudiziario.

Gli ispettori vengano mandati dove occorre accertare abusi e responsabilità, non dove possono servire a raccogliere consenso elettorale.

La Giunta

Roma, 2 settembre 2026

Stamane una delegazione della Camera Penale di Asti ha fatto visita agli istituti penitenziari del circondario, la Casa ...
31/08/2026

Stamane una delegazione della Camera Penale di Asti ha fatto visita agli istituti penitenziari del circondario, la Casa di reclusione-lavoro “G. Montalto” di Alba e alla Casa di reclusione di Asti, nell’ambito del Progetto «𝐑𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐢𝐧 𝐀𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨» dell’UCPI - Unione Camere Penali Italiane.
Hanno partecipato i Magistrati della Procura della Repubblica del Tribunale di Asti Dott. Davide Greco, Dott.ssa Marcella Cinquerani e Dott.ssa Giulia Giancola, i Garanti comunali dei detenuti di Asti e Alba e il Sindaco della Città di Alba.
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Con «Ristretti in Agosto», per il terzo anno consecutivo, l'Unione delle Camere Penali Italiane intende mantenere accesi i riflettori sulle condizioni di vita «dentro le sbarre» anche quando il resto del Paese va in vacanza, offrendo un segnale di vicinanza alla popolazione detenuta e sollecitando politica, istituzioni e opinione pubblica ad un impegno concreto per riportare il sistema penitenziario italiano dentro i confini della legalità costituzionale.
Le visite, aperte anche alla partecipazione di parlamentari e consiglieri regionali, proseguiranno per tutta l'estate, da metà luglio a metà settembre, coinvolgendo le Camere Penali su tutto il territorio nazionale.
🔗 https://www.camerepenali.it/cat/15771/ristretti_in_agosto_2026.html

31/08/2026

26.08.2026 - Lecce - 24 anni
30.08.2026 - Biella - 23 anni
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FERMARE I SUICIDI IN CARCERE
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Il ricordo affettuoso della  Giunta
22/08/2026

Il ricordo affettuoso della Giunta

15/08/2026

UCPI: nessuna decadenza davanti alla Grande Camera CEDU

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L’UCPI precisa che non vi è stata alcuna decadenza o negligenza nel procedimento davanti alla Grande Camera CEDU: la memoria originaria era stata depositata tempestivamente ed è rimasta nel fascicolo.

La successiva memoria, depositata oltre il termine dopo il diniego della partecipazione orale, poteva essere ammessa a discrezione del Presidente della Corte, che ha scelto di non inserirla.

Pertanto, la decisione della CEDU non ha pregiudicato l’intervento dell’UCPI, il cui contributo principale resta acquisito agli atti.

La nota della Giunta

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In relazione alla notizia secondo la quale la memoria depositata dall’Unione come amicus curie nei procedimenti Macagnino e Marzo c. Italia e Cavallotti e altri c. Italia pendenti davanti alla Grande Camera della CEDU, sarebbe stata dichiarata inammissibile perché depositata fuori termine,appare necessario chiarire quanto è accaduto, perché rappresentare la vicenda come un’inosservanza di un termine processuale da parte dell’Unione delle Camere Penali Italiane non corrisponde alla realtà.
L’Unione è stata ritualmente ammessa nel procedimento quale terzo interveniente e ha regolarmente depositato le proprie esaustive e articolate osservazioni scritte alla CEDU. Con il passaggio del procedimento alla Grande Camera, quell’intervento non è venuto meno: la memoria già depositata è rimasta acquisita al procedimento ed è stata inserita nel fascicolo sottoposto alla Grande Camera. È la stessa Corte, nella comunicazione successivamente inviata all’Unione, ad aver precisato che le osservazioni presentate davanti alla Camera sarebbero rimaste nel “Grand Chamber hearing file”.
Successivamente la Corte ha offerto all’Unione la possibilità di presentare osservazioni ulteriori o rivedute davanti alla Grande Camera. In quella fase è stata compiuta una precisa scelta processuale, quella di non sovrapporre alla estesa e completa memoria già depositata un secondo scritto privo di significativi elementi di novità, nella prospettiva di rafforzare la richiesta motivata e ritualmente depositata di essere ammessi anche alla discussione orale davanti alla Grande Camera. La scelta, dunque, non è derivata da dimenticanza o trascuratezza, ma da una valutazione consapevole della condotta da seguire nel procedimento, atteso che la partecipazione alla discussione orale avrebbe postol’Unione nella condizione di esporre con modalità ancora più incisive le ragioni già compiutamente affidate allo scritto in atti.
Quando il termine per il deposito di una eventuale seconda memoria era già spirato, la richiesta di partecipare all’udienza è stata respinta dal Presidente, che non ha ravvisato quelle “exceptional circumstances” che, ai sensi della Rule 44 § 3(a), consentono eccezionalmente al terzo interveniente di prendere parte alla discussione orale.
Venuta meno la possibilità dell’intervento orale, abbiamo ritenuto ragionevole e opportuno offrire alla Grande Camera un ulteriore contributo scrittosostanzialmente riepilogativo.
Ed è qui che occorre evitare un equivoco sulla disciplina dei termini in questione.
Il termine precedentemente indicato dalla Corte non opera secondo lo schema della decadenza processuale proprio di altri ordinamenti. Il Regolamento della Corte non prevede che, decorso quel termine, un successivo scritto del terzo interveniente divenga inammissibile. La Rule 44 § 5 attribuisce, al contrario, al Presidente il potere di decidere se includere o meno nel fascicolo osservazioni presentate senza il rispetto delle condizioni originariamente fissate; analogamente la Practice Direction alla Rule § 37, sull’intervento dei terzi, attribuisce al Presidente la facoltà di ammettere materiale depositato successivamente al termine.Nello stesso senso dispone la Practice Direction alla Rule § 6, sugli scritti difensivi, secondo cui gli scritti non richiesti posso essere ammessi su decisione del Presidente.
Ciò significa che la scadenza del termine per il deposito di scritti integrativi o modificativi ha fatto venir meno il diritto dell’Unione a ottenere l’acquisizione della nuova memoria, ma non si è concretizzato alcun divieto assoluto di presentarla, tanto meno sanzionato da profili di inammissibilità.
L’Unione, pertanto, una volta venuta meno la possibilità di partecipare alla discussione orale, ha ritenuto di depositare un ulteriore contributo scritto nella prospettiva che il Presidente esercitasse il potere che il Regolamento gli ha espressamente riconosciuto di ammetterlo al fascicolo. Il Presidente ha ritenuto di non esercitare tale facoltà. È stata una decisione processuale che evidentemente va rispettata, ma è cosa molto diversa dall’affermare che l’Unione abbia perduto per negligenza il diritto di intervenire, o abbia omesso un adempimento indispensabile alla propria compiuta partecipazione al procedimento.
Resta presente agli atti di causa l’estesa e puntuale memoria originaria, depositata tempestivamente e acquisita al fascicolo della Grande Camera, attraverso la quale l’Unione ritiene di aver fornito il proprio completo contributo di terzo interessato alla decisione che la CEDU dovrà assumere, auspicabilmente nella direzione di un accoglimento dei ricorsi formulati dalle parti.
E’ opportuno precisare, infine, che il ruolo assunto da UCPI, quale amicus curiae è volto a garantire la più rigorosa attuazione della Convenzione e la massima tutela dei diritti fondamentali, indipendentemente dai desiderata delle parti nel giudizio pendente dinnanzi alla Grande Camera.

Roma, 15 agosto 2026

La Giunta

06/08/2026

04.08.2026 - Napoli Secondigliano - 35 anni
4️⃣0️⃣
FERMARE I SUICIDI IN CARCERE
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Riforma del D.Lgs. 231/2001: una scelta di sistema condivisibile, ma restano nodi irrisolti.____________________________...
06/08/2026

Riforma del D.Lgs. 231/2001: una scelta di sistema condivisibile, ma restano nodi irrisolti.
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Il Consiglio dei ministri ha approvato, nella seduta del 4 agosto, il disegno di legge di revisione della disciplina della responsabilità da reato degli enti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recependo in larga misura la proposta elaborata dal Tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia e coordinato dal Presidente Giorgio Fidelbo.
📄 La nota della Giunta e dell'Osservatorio D.Lgs.231/2001: https://www.camerepenali.it/cat/15791/_riforma_del_dlgs_2312001_una_scelta_di_sistema_condivisibile,_ma_restano_nodi_irrisolti.html

“𝙍𝙞𝙘𝙤𝙧𝙙𝙖𝙧𝙚 𝙡𝙚 𝙫𝙞𝙩𝙩𝙞𝙢𝙚 𝙙𝙚𝙜𝙡𝙞 𝙚𝙧𝙧𝙤𝙧𝙞 𝙜𝙞𝙪𝙙𝙞𝙯𝙞𝙖𝙧𝙞 𝙣𝙤𝙣 𝙨𝙞𝙜𝙣𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖 𝙨𝙘𝙝𝙞𝙚𝙧𝙖𝙧𝙨𝙞 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙤 𝙦𝙪𝙖𝙡𝙘𝙪𝙣𝙤”➜ La nota della Giunta e dell’Oss...
05/08/2026

“𝙍𝙞𝙘𝙤𝙧𝙙𝙖𝙧𝙚 𝙡𝙚 𝙫𝙞𝙩𝙩𝙞𝙢𝙚 𝙙𝙚𝙜𝙡𝙞 𝙚𝙧𝙧𝙤𝙧𝙞 𝙜𝙞𝙪𝙙𝙞𝙯𝙞𝙖𝙧𝙞 𝙣𝙤𝙣 𝙨𝙞𝙜𝙣𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖 𝙨𝙘𝙝𝙞𝙚𝙧𝙖𝙧𝙨𝙞 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙤 𝙦𝙪𝙖𝙡𝙘𝙪𝙣𝙤”
➜ La nota della Giunta e dell’Osservatorio sull'errore giudiziario, sull’approvazione della legge che istituisce la Giornata nazionale “Enzo Tortora” in memoria delle vittime degli errori giudiziari.
https://www.camerepenali.it/cat/15790/ricordare_le_vittime_degli_errori_giudiziari_non_significa_schierarsi_contro_qualcuno.html

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Via XX Settembre 95
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