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💙 Quando il dovere ti segna, non devi affrontarlo da solo. Noi siamo qui per te.🚨 NUOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LE VI...
23/11/2025

💙 Quando il dovere ti segna, non devi affrontarlo da solo. Noi siamo qui per te.
🚨 NUOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LE VITTIME DEL DOVERE ED EQUIPARATI
Hai dubbi sui tuoi diritti? Non sei solo. Da oggi puoi contare su un supporto completo, professionale e dedicato.
Ogni giorno, uomini e donne del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico – e i loro familiari – affrontano rischi che vanno ben oltre il normale dovere. Quando un evento di servizio causa un’invalidità o un decesso, la legge riconosce importanti benefici economici e assistenziali.
Ma ottenerli non è semplice: servono competenza, documenti corretti e un’assistenza medico-legale adeguata.
🔍 Con il nostro nuovo servizio ti aiutiamo a:
✔ Verificare se hai i requisiti per essere riconosciuto Vittima del dovere o equiparato
✔ Capire se hai già ricevuto tutti i benefici spettanti
✔ Preparare la domanda completa, con valutazione medico-legale accurata
✔ Ottenere una corretta valutazione dell’invalidità, anche in caso di percentuali troppo basse
✔ Presentare ricorso in caso di esito negativo
✔ Rivalutare la tua situazione anche a distanza di anni
💡 Molti non sanno che:
– Le patologie legate al servizio possono dare diritto allo status di Vittima del dovere o equiparato
– Le percentuali di invalidità vengono spesso sottostimate
– È possibile ottenere adeguamenti, arretrati e riliquidazioni
– Anche i familiari superstiti hanno diritto agli stessi benefici
👨‍⚕️ Perché scegliere noi?
Collaboriamo con medici legali qualificati, analizziamo documentazione sanitaria e di servizio, ricostruiamo il contesto operativo e ti seguiamo passo dopo passo fino al riconoscimento dei tuoi diritti.
📞 Vuoi sapere se rientri nei benefici o se puoi ottenere di più?
Scrivici in privato “La Tua Storia”.
La prima valutazione è gratuita.
👉 Fai valere ciò che ti spetta. La legge è dalla tua parte. Noi anche.

🚨 PENSIONE CALCOLATA MALE? ATTENZIONE! 🚨⚪️🔴⚪️🔴⚪️🔴⚪️🔴⚪️🔴📣 Sempre più pensionati del pubblico impiego stanno scoprendo che...
17/11/2025

🚨 PENSIONE CALCOLATA MALE? ATTENZIONE! 🚨
⚪️🔴⚪️🔴⚪️🔴⚪️🔴⚪️🔴

📣 Sempre più pensionati del pubblico impiego stanno scoprendo che l’importo della loro pensione è inferiore a quello spettante.
Molti errori vengono fuori solo dopo anni, ma nel frattempo si perdono migliaia di euro di arretrati! 💸

Le verifiche effettuate su centinaia di casi mostrano che gli errori di calcolo sono più frequenti di quanto si pensi.

I casi più comuni riguardano:
👉🏻 Dipendenti di Ministeri, Scuola, Sanità ed Enti Locali
👉🏻 Chi ha riscatti, ricongiunzioni o ricostruzioni di carriera
👉🏻 Chi ha periodi part-time, aspettative o interruzioni di servizio
👉🏻 Chi ha contributi anche nel privato o nella Gestione Separata

💡 Un controllo tecnico può farti recuperare quanto ti spetta!
E ricorda: i crediti pensionistici vanno in prescrizione se non vengono rivendicati in tempo ⏰

❓ Sei sicuro che la tua pensione sia stata calcolata correttamente?
Non aspettare: una verifica professionale può fare la differenza.

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14/11/2025

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04/11/2025

Devi fare i conteggi per la Tua pensione?
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Parliamo di   e  Sentenza storica quella della Corte di Cassazione!! Ristabilito un diritto fondamentale ai lavoratori i...
28/10/2025

Parliamo di e
Sentenza storica quella della Corte di Cassazione!! Ristabilito un diritto fondamentale ai lavoratori invalidi.
La Suprema Corte infatti, con sentenza n. 4724 del 23 febbraio 2025, afferma che deve escludersi che l’assegno ordinario di invalidità e l’indennità NASPI siano qualificabili quali obbligazioni alternative e, come tali, non cumulabili.
Nello specifico, il titolare di pensione di invalidità impugnava giudizialmente il provvedimento con cui l’Inps rigettava la sua richiesta di NASPI.
La Corte d’Appello accoglieva la predetta domanda, ritenendo che l’opzione di scelta obbligatoria tra le due diverse prestazioni fosse prevista solo per il diverso caso del lavoratore invalido che presenta domanda di indennità di mobilità.
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito rileva, preliminarmente, che la legge prevede una decadenza del lavoratore dalla fruizione della NASPI solo nel caso in cui, in pendenza del trattamento di disoccupazione, il medesimo acquisisca anche il diritto all’assegno ordinario di invalidità.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall’INPS, confermando il diritto del percettore di AOI a vedersi riconosciuta la NASPI.
Come spesso accade, l´Inps tende a respingere le domande sulla base di interpretazioni troppo restrittive della normativa.
Se ritieni di trovarti nella situazione sopra citata, rivolgiti con fiducia ai consulenti del , prenota un appuntamento presso l´ufficio più vicino utilizzando il link: https://prenotaservizi.cia.it/prenotazione/regione

Parliamo di   ai  L'ordinamento previdenziale italiano riconosce alcune particolari agevolazioni previdenziali nei confr...
07/10/2025

Parliamo di ai
L'ordinamento previdenziale italiano riconosce alcune particolari agevolazioni previdenziali nei confronti degli invalidi. Oltre alle prestazioni strettamente legate all'invalidità (si pensi ad esempio all'assegno ordinario di invalidità o alla pensione di inabilità introdotte dalla legge 222/1984 oppure alla pensione ai superstiti erogata a favore dei figli maggiorenni invalidi) la Riforma Fornero ha lasciato intatti due istituti già in vigore prima del 2011 che consentono di agguantare la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata con un anticipo rispetto alla normativa generale che, com'è noto, chiede 67 anni di età per la vecchiaia oppure 42 anni e 10 mesi di contributi per il trattamento anticipato (41 anni e 10 mesi le donne). In questo post parleremo nello specifico della Pensione di Vecchiaia Anticipata.
In particolare i lavoratori con una invalidità non inferiore all'80% possono ottenere il trattamento di vecchiaia a 61 anni se uomini e a 56 anni se donne, purchè in possesso di almeno 20 anni di contributi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 8 del Dlgs 503/1992. Questi lavoratori devono, tuttavia, attendere l'apertura di una finestra mobile di 12 mesi per ottenere il primo rateo pensionistico a differenza di quanto accade attualmente nella normativa generale che ha soppresso le finestre annuali. Questa norma risulta attiva però solo per i lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti cioè all'Assicurazione Generale Obbligatoria e ai fondi di previdenza sostitutivi dell'AGO, in possesso di contribuzione al 31.12.1995 (cioè che sono nel sistema misto). Il beneficio, pertanto, non può essere esercitato dai lavoratori autonomi né dai pubblici dipendenti.
Una volta inviata la domanda di pensione, ai fini del riconoscimento del diritto, il richiedente deve sottoporsi ad una visita medica presso le commissioni sanitarie dell'Inps ancorchè sia stato riconosciuto invalido civile. Ciò in quanto, secondo l'Inps, l'invalidità per il beneficio in parola deve essere valutata ai sensi della legge 222/1984 (cd. invalidità specifica) e non ai sensi della legge 118/1971 sull'invalidità civile (cd. invalidità generica). Pertanto, l´invalidità civile già riconosciuta, costituisce solo un elemento di valutazione per la formulazione del giudizio medico legale da parte degli uffici sanitari dell'Istituto e non determina necessariamente la concessione del beneficio.
Per ogni ulteriore info su questo e su altri benefici previdenziali ai lavoratori invalidi, rivolgiti con fiducia ai consulenti INAC della Puglia. Clicca sul seguente link per prendere un appuntamento nella Sede a te più vicina: https://prenotaservizi.cia.it/prenotazione/regione

Parliamo di   del   Le cessazioni dal servizio del personale scolastico sono normalmente caratterizzate da alcune peculi...
26/09/2025

Parliamo di del

Le cessazioni dal servizio del personale scolastico sono normalmente caratterizzate da alcune peculiarità, rispetto a quanto stabilito dalle varie norme di altri dipendenti della pubblica amministrazione, ma anche rispetto alle prassi per i dipendenti del settore privato.
Tali cessazioni sono ogni anno normate da apposite circolari o Decreti Ministeriali del Ministero dell´Istruzione e del Merito, che danno le indicazioni relative alle cessazioni dal servizio con diritto a pensione con decorrenza 1 settembre dell´anno successivo. È stato appositamente pubblicato il DM 182/2025 che fissa al 21 ottobre (28 febbraio per i dirigenti scolastici), il termine ultimo per la presentazione delle cessazioni dal servizio con diritto a pensione su portale “Polis”, per coloro che matureranno il diritto a pensione al 1 settembre 2026. Le dimissioni, qualora non si maturasse il diritto a pensione, perdono il loro effetto ed il dipendente resta normalmente in servizio.
Ma come mai il settore scuola segue regole diverse rispetto agli altri settori?
Il tutto è una diretta conseguenza delle caratteristiche peculiari del sistema scolastico che, al fine di garantire il corretto svolgimento delle lezioni durante tutto l´anno scolastico, consente al personale scolastico una sola finestra d´uscita per i pensionamenti, sia anticipati, sia di vecchiaia. Questa data è proprio quella del 1 settembre di ogni anno.
Se sei un insegnante o appartieni al personale ATA, rivolgiti con fiducia presso una delle nostre Sedi INAC-Cia di Puglia per una consulenza previdenziale completa. I nostri consulenti INAC-Cia ti supporteranno anche per la presentazione della cessazione dal servizio e sapranno consigliarti la soluzione pensionistica che fa al caso tuo!
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Parliamo di      L'indennità di frequenza è una provvidenza economica di natura assistenziale riconosciuta ai soggetti m...
04/09/2025

Parliamo di
L'indennità di frequenza è una provvidenza economica di natura assistenziale riconosciuta ai soggetti minori di 18 anni. La prestazione, introdotta dalla Lg 289/1990, è erogabile in favore dei minori italiani residenti in Italia, a loro sono equiparati, purché sempre residenti in Italia, i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari (si ricorda che la Sentenza della Corte Costituzionale 187/2010 ha fatto venir meno il presupposto della titolarità della carta di soggiorno per la concessione del trattamento in parola). Per il riconoscimento della prestazione non ci sono limiti minimi di età; pertanto il sostegno può essere erogato anche nei confronti dei minori che frequentano l'asilo nido.
Per conseguire il diritto all'indennità di frequenza i minori devono trovarsi in una condizione di invalidità determinata dalla presenza di:
• difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età;
• una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1200 e 2000 hertz (ipoacusia).
Presupposto per la concessione dell'indennità di frequenza è la circostanza in cui il minore deve frequentare in modo continuativo o anche periodico, un istituto scolastico (di ogni ordine e grado, anche privato), di un centro di formazione o addestramento professionale o, infine, di un centro specializzato nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. Questi ultimi devono essere pubblici o privati operanti in regime di convenzione. La convenzione è vincolante, per cui è una fattispecie nella quale non è possibile farvi rientrare trattamenti svolti al di fuori delle strutture convenzionate neanche laddove espressamente prescritti da un medico, anche specialista.
La concessione dell’indennità mensile di frequenza è, infatti, limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza. La cessazione della frequenza comporta, pertanto, la revoca della prestazione.
In caso di minore iscritto alla scuola primaria o a quella secondaria di primo e secondo grado il requisito della frequenza s'intende rispettato se la presenza è pari, normalmente, ad almeno i 3/4 dell'orario scolastico annuale stabilito per legge. Nel caso di frequenza di asili nido o scuole d'infanzia, va presentata annualmente un'autodichiarazione di frequenza in caso di strutture pubbliche, ovvero un certificato di frequenza rilasciato dalla scuola stessa in caso di strutture private. In caso di prosecuzione del percorso scolastico da 16 a 18 anni, successivamente cioè all'assolvimento dell'obbligo d'istruzione (il quale, si ricorda, riguarda la fascia d'età da 6 a 16 anni), va presentata annualmente un' autodichiarazione di frequenza. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di comunicare l'eventuale cessazione della frequenza scolastica o il cambio di scuola rispetto all'anno scolastico precedente (vale a dire in caso di trasferimento ad altro istituto scolastico, passaggio da elementare a media inferiore e da media inferiore a media superiore).
Rivolgiti con fiducia agli uffici INAC-Cia della Puglia, troverai personale esperto che saprà fornirti tutte le informazioni necessarie, ti aiuterà a produrre la domanda e vedere riconosciuti i tuoi diritti! Prendi un appuntamento cliccando sul link https://prenotaservizi.cia.it/prenotazione/regione

Parliamo di   e   La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è l'ammortizzatore che fornisce una tutela di sos...
02/09/2025

Parliamo di e
La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è l'ammortizzatore che fornisce una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Sono destinatari di questa prestazione i lavoratori dipendenti, gli apprendisti, i soci di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni, gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984. Per accedere alla NASpI è necessario essere lavoratori che hanno perduto involontariamente la propria occupazione e possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
• stato di disoccupazione involontario, ottenibile dietro presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego. La presentazione della domanda di NASpI equivale al rilascio della predetta dichiarazione di immediata disponibilità (DID).
• far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione.

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, quindi fino a un massimo di 24 mesi. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
L'importo mensile della NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT, oppure al 75% dell'importo stabilito sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile e il suddetto importo, se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito. In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo individuato annualmente con apposita norma (per il 2025 pari a 1.562,82 euro).
La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal sesto mese di fruizione. La riduzione scatta dall’ottavo mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda.
Se sei un ed hai appena terminato il tuo contratto di lavoro, potresti aver diritto alla , rivolgiti con fiducia presso gli uffici INAC-Cia della Puglia, clicca sul link https://prenotaservizi.cia.it/prenotazione/regione per prendere un appuntamento.

Parliamo di   e   Per tutelare i lavoratori impiegati in attività particolarmente faticose e pesanti il decreto legislat...
07/08/2025

Parliamo di e
Per tutelare i lavoratori impiegati in attività particolarmente faticose e pesanti il decreto legislativo 67/2011 ha introdotto, dal 1° gennaio 2008, una disciplina che consente di anticipare l'età pensionabile che è stata mantenuta, seppur con alcune modifiche, dalla Legge Fornero del 2011. Questo insieme di norme, è bene ricordarlo, gode di particolari agevolazioni previdenziali rispetto ai lavori gravosi, dunque le due categorie sono ontologicamente ben distinte.
La normativa per i lavori usuranti è attivabile dai soli lavoratori dipendenti (sia del settore privato che del pubblico impiego) che abbiano svolto nell'arco della propria vita lavorativa talune attività individuate nell'articolo 1 del Dlgs 67/2011. Le attività in questione sono riconducibili alle seguenti quattro macro-categorie.
a) Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del ministero del lavoro del 19 Maggio 1999. Si tratta dei soggetti che hanno svolto lavori in galleria, cava o miniera; i lavori ad alte temperature; i lavori in cassoni ad aria compressa; le attività per l’asportazione dell’amianto; le attività di lavorazione del vetro cavo; lavori svolti dai palombari; lavori espletati in spazi ristretti.
b) Lavoratori notturni come definiti e ripartiti ai soli fini del dlgs 67/2011 nelle seguenti categorie: 1) lavoratori a turni che prestano lo loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64; 2) lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.
c) i lavoratori addetti alla linea di catena: lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro indicati nell'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 allo stesso dlgs 67/2011, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del cc, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un rimo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si sostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o della tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo qualità.
d) i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Il periodo minimo di attività per godere dei benefici è che le attività sopra citate siano state svolte per almeno 7 anni, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
Il beneficio per questi lavoratori consiste nella possibilità di andare in pensione con il vecchio sistema delle quote se piu' favorevole rispetto alle regole di pensionamento introdotte con la Riforma Fornero. Nello specifico gli usuranti possono andare in pensione, dal 1° gennaio 2016, con una anzianità contributiva minima di 35 anni, una età minima pari a 61 anni e 7 mesi ed il contestuale perfezionamento del quorum 97,6.
Il beneficio per gli usuranti, come detto, riguarda solo i lavoratori dipendenti. Tuttavia la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che raggiungono il requisito contributivo minimo cumulando la contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi (es. commercianti o artigiani). In tal caso, fatto salvo il requisito dell´anzianità contributiva, servirà una età minima pari a 62 anni e 7 mesi ed il contestuale perfezionamento del quorum 98,6.
Se hai svolto o svolgi attività faticose, rivolgiti con fiducia al Patronato INAC-Cia per una consulenza specializzata.

Parliamo di   L'infortunio in itinere consiste nell'infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso casa-la...
31/07/2025

Parliamo di

L'infortunio in itinere consiste nell'infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso casa-lavoro o viceversa (oppure, tra più sedi o luoghi di lavoro). Può essere riconosciuto anche nel caso in cui avviene lungo il percorso tra l'ufficio e il luogo di consumo abituale dei pasti, se l'azienda non offre un servizio mensa. Per una specifica tutela dei lavoratori che subiscono questo tipo di incidente, l'ordinamento giuridico italiano lo equipara e disciplina in modo del tutto analogo ad un qualsiasi altro infortunio sul luogo di lavoro.
Relativamente al particolare tragitto seguito dal lavoratore, è riconosciuto il diritto al risarcimento per infortunio in itinere se tale percorso, lungo il quale si verifica l'incidente, è il più corto possibile e privo di deviazioni, salvo che queste siano dovute ad esigenze "essenziali ed improrogabili" o "necessitate", come ad esempio lavori in corso sulla sede stradale che impediscano il passaggio, obblighi di legge, oppure passare a prendere uno o più colleghi (se previamente autorizzato dal datore di lavoro).Inoltre, circa i mezzi utilizzati per gli spostamenti, diverse sentenze della Cassazione hanno sancito il diritto al risarcimento in caso di:
• utilizzo di mezzi pubblici come autobus, metro o tram;
• utilizzo della bicicletta;
• tragitti brevi a piedi (generalmente se inferiori ai 2 km)..
L'utilizzo di un mezzo proprio come auto o moto è consentito soltanto qualora nessuna di queste opzioni sia praticabile, ad esempio a causa della (dimostrabile) mancata copertura del tragitto da parte dei mezzi pubblici, o della loro eccessiva scomodità rispetto agli orari di lavoro.
In caso di infortuni particolarmente gravi, insieme all´indennità temporanea, è da valutare il danno biologico permanente che potrebbe conseguirne. Rivolgiti con fiducia ad un nostro consulente INAC-Cia Puglia presso una delle sedi CIA, Prenota un appuntamento tramite il link di seguito: https://prenotaservizi.cia.it/prenotazione/regione

Indirizzo

Via Nicola Cacudi 40
Bari
70132

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 17:00
Martedì 09:00 - 17:00
Mercoledì 09:00 - 17:00
Giovedì 09:00 - 17:00
Venerdì 09:00 - 17:00

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