
31/07/2025
Parliamo di
L'infortunio in itinere consiste nell'infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso casa-lavoro o viceversa (oppure, tra più sedi o luoghi di lavoro). Può essere riconosciuto anche nel caso in cui avviene lungo il percorso tra l'ufficio e il luogo di consumo abituale dei pasti, se l'azienda non offre un servizio mensa. Per una specifica tutela dei lavoratori che subiscono questo tipo di incidente, l'ordinamento giuridico italiano lo equipara e disciplina in modo del tutto analogo ad un qualsiasi altro infortunio sul luogo di lavoro.
Relativamente al particolare tragitto seguito dal lavoratore, è riconosciuto il diritto al risarcimento per infortunio in itinere se tale percorso, lungo il quale si verifica l'incidente, è il più corto possibile e privo di deviazioni, salvo che queste siano dovute ad esigenze "essenziali ed improrogabili" o "necessitate", come ad esempio lavori in corso sulla sede stradale che impediscano il passaggio, obblighi di legge, oppure passare a prendere uno o più colleghi (se previamente autorizzato dal datore di lavoro).Inoltre, circa i mezzi utilizzati per gli spostamenti, diverse sentenze della Cassazione hanno sancito il diritto al risarcimento in caso di:
• utilizzo di mezzi pubblici come autobus, metro o tram;
• utilizzo della bicicletta;
• tragitti brevi a piedi (generalmente se inferiori ai 2 km)..
L'utilizzo di un mezzo proprio come auto o moto è consentito soltanto qualora nessuna di queste opzioni sia praticabile, ad esempio a causa della (dimostrabile) mancata copertura del tragitto da parte dei mezzi pubblici, o della loro eccessiva scomodità rispetto agli orari di lavoro.
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