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Parliamo di      L'indennità di frequenza è una provvidenza economica di natura assistenziale riconosciuta ai soggetti m...
04/09/2025

Parliamo di
L'indennità di frequenza è una provvidenza economica di natura assistenziale riconosciuta ai soggetti minori di 18 anni. La prestazione, introdotta dalla Lg 289/1990, è erogabile in favore dei minori italiani residenti in Italia, a loro sono equiparati, purché sempre residenti in Italia, i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari (si ricorda che la Sentenza della Corte Costituzionale 187/2010 ha fatto venir meno il presupposto della titolarità della carta di soggiorno per la concessione del trattamento in parola). Per il riconoscimento della prestazione non ci sono limiti minimi di età; pertanto il sostegno può essere erogato anche nei confronti dei minori che frequentano l'asilo nido.
Per conseguire il diritto all'indennità di frequenza i minori devono trovarsi in una condizione di invalidità determinata dalla presenza di:
• difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età;
• una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1200 e 2000 hertz (ipoacusia).
Presupposto per la concessione dell'indennità di frequenza è la circostanza in cui il minore deve frequentare in modo continuativo o anche periodico, un istituto scolastico (di ogni ordine e grado, anche privato), di un centro di formazione o addestramento professionale o, infine, di un centro specializzato nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. Questi ultimi devono essere pubblici o privati operanti in regime di convenzione. La convenzione è vincolante, per cui è una fattispecie nella quale non è possibile farvi rientrare trattamenti svolti al di fuori delle strutture convenzionate neanche laddove espressamente prescritti da un medico, anche specialista.
La concessione dell’indennità mensile di frequenza è, infatti, limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza. La cessazione della frequenza comporta, pertanto, la revoca della prestazione.
In caso di minore iscritto alla scuola primaria o a quella secondaria di primo e secondo grado il requisito della frequenza s'intende rispettato se la presenza è pari, normalmente, ad almeno i 3/4 dell'orario scolastico annuale stabilito per legge. Nel caso di frequenza di asili nido o scuole d'infanzia, va presentata annualmente un'autodichiarazione di frequenza in caso di strutture pubbliche, ovvero un certificato di frequenza rilasciato dalla scuola stessa in caso di strutture private. In caso di prosecuzione del percorso scolastico da 16 a 18 anni, successivamente cioè all'assolvimento dell'obbligo d'istruzione (il quale, si ricorda, riguarda la fascia d'età da 6 a 16 anni), va presentata annualmente un' autodichiarazione di frequenza. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di comunicare l'eventuale cessazione della frequenza scolastica o il cambio di scuola rispetto all'anno scolastico precedente (vale a dire in caso di trasferimento ad altro istituto scolastico, passaggio da elementare a media inferiore e da media inferiore a media superiore).
Rivolgiti con fiducia agli uffici INAC-Cia della Puglia, troverai personale esperto che saprà fornirti tutte le informazioni necessarie, ti aiuterà a produrre la domanda e vedere riconosciuti i tuoi diritti! Prendi un appuntamento cliccando sul link https://prenotaservizi.cia.it/prenotazione/regione

Parliamo di   e   La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è l'ammortizzatore che fornisce una tutela di sos...
02/09/2025

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La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è l'ammortizzatore che fornisce una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Sono destinatari di questa prestazione i lavoratori dipendenti, gli apprendisti, i soci di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni, gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984. Per accedere alla NASpI è necessario essere lavoratori che hanno perduto involontariamente la propria occupazione e possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
• stato di disoccupazione involontario, ottenibile dietro presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego. La presentazione della domanda di NASpI equivale al rilascio della predetta dichiarazione di immediata disponibilità (DID).
• far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione.

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, quindi fino a un massimo di 24 mesi. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
L'importo mensile della NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT, oppure al 75% dell'importo stabilito sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile e il suddetto importo, se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito. In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo individuato annualmente con apposita norma (per il 2025 pari a 1.562,82 euro).
La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal sesto mese di fruizione. La riduzione scatta dall’ottavo mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda.
Se sei un ed hai appena terminato il tuo contratto di lavoro, potresti aver diritto alla , rivolgiti con fiducia presso gli uffici INAC-Cia della Puglia, clicca sul link https://prenotaservizi.cia.it/prenotazione/regione per prendere un appuntamento.

Parliamo di   e   Per tutelare i lavoratori impiegati in attività particolarmente faticose e pesanti il decreto legislat...
07/08/2025

Parliamo di e
Per tutelare i lavoratori impiegati in attività particolarmente faticose e pesanti il decreto legislativo 67/2011 ha introdotto, dal 1° gennaio 2008, una disciplina che consente di anticipare l'età pensionabile che è stata mantenuta, seppur con alcune modifiche, dalla Legge Fornero del 2011. Questo insieme di norme, è bene ricordarlo, gode di particolari agevolazioni previdenziali rispetto ai lavori gravosi, dunque le due categorie sono ontologicamente ben distinte.
La normativa per i lavori usuranti è attivabile dai soli lavoratori dipendenti (sia del settore privato che del pubblico impiego) che abbiano svolto nell'arco della propria vita lavorativa talune attività individuate nell'articolo 1 del Dlgs 67/2011. Le attività in questione sono riconducibili alle seguenti quattro macro-categorie.
a) Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del ministero del lavoro del 19 Maggio 1999. Si tratta dei soggetti che hanno svolto lavori in galleria, cava o miniera; i lavori ad alte temperature; i lavori in cassoni ad aria compressa; le attività per l’asportazione dell’amianto; le attività di lavorazione del vetro cavo; lavori svolti dai palombari; lavori espletati in spazi ristretti.
b) Lavoratori notturni come definiti e ripartiti ai soli fini del dlgs 67/2011 nelle seguenti categorie: 1) lavoratori a turni che prestano lo loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64; 2) lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.
c) i lavoratori addetti alla linea di catena: lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro indicati nell'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 allo stesso dlgs 67/2011, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del cc, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un rimo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si sostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o della tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo qualità.
d) i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Il periodo minimo di attività per godere dei benefici è che le attività sopra citate siano state svolte per almeno 7 anni, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
Il beneficio per questi lavoratori consiste nella possibilità di andare in pensione con il vecchio sistema delle quote se piu' favorevole rispetto alle regole di pensionamento introdotte con la Riforma Fornero. Nello specifico gli usuranti possono andare in pensione, dal 1° gennaio 2016, con una anzianità contributiva minima di 35 anni, una età minima pari a 61 anni e 7 mesi ed il contestuale perfezionamento del quorum 97,6.
Il beneficio per gli usuranti, come detto, riguarda solo i lavoratori dipendenti. Tuttavia la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che raggiungono il requisito contributivo minimo cumulando la contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi (es. commercianti o artigiani). In tal caso, fatto salvo il requisito dell´anzianità contributiva, servirà una età minima pari a 62 anni e 7 mesi ed il contestuale perfezionamento del quorum 98,6.
Se hai svolto o svolgi attività faticose, rivolgiti con fiducia al Patronato INAC-Cia per una consulenza specializzata.

Parliamo di   L'infortunio in itinere consiste nell'infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso casa-la...
31/07/2025

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L'infortunio in itinere consiste nell'infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso casa-lavoro o viceversa (oppure, tra più sedi o luoghi di lavoro). Può essere riconosciuto anche nel caso in cui avviene lungo il percorso tra l'ufficio e il luogo di consumo abituale dei pasti, se l'azienda non offre un servizio mensa. Per una specifica tutela dei lavoratori che subiscono questo tipo di incidente, l'ordinamento giuridico italiano lo equipara e disciplina in modo del tutto analogo ad un qualsiasi altro infortunio sul luogo di lavoro.
Relativamente al particolare tragitto seguito dal lavoratore, è riconosciuto il diritto al risarcimento per infortunio in itinere se tale percorso, lungo il quale si verifica l'incidente, è il più corto possibile e privo di deviazioni, salvo che queste siano dovute ad esigenze "essenziali ed improrogabili" o "necessitate", come ad esempio lavori in corso sulla sede stradale che impediscano il passaggio, obblighi di legge, oppure passare a prendere uno o più colleghi (se previamente autorizzato dal datore di lavoro).Inoltre, circa i mezzi utilizzati per gli spostamenti, diverse sentenze della Cassazione hanno sancito il diritto al risarcimento in caso di:
• utilizzo di mezzi pubblici come autobus, metro o tram;
• utilizzo della bicicletta;
• tragitti brevi a piedi (generalmente se inferiori ai 2 km)..
L'utilizzo di un mezzo proprio come auto o moto è consentito soltanto qualora nessuna di queste opzioni sia praticabile, ad esempio a causa della (dimostrabile) mancata copertura del tragitto da parte dei mezzi pubblici, o della loro eccessiva scomodità rispetto agli orari di lavoro.
In caso di infortuni particolarmente gravi, insieme all´indennità temporanea, è da valutare il danno biologico permanente che potrebbe conseguirne. Rivolgiti con fiducia ad un nostro consulente INAC-Cia Puglia presso una delle sedi CIA, Prenota un appuntamento tramite il link di seguito: https://prenotaservizi.cia.it/prenotazione/regione

PARLIAMO DI   👮👮‍♀️🏨🤕🤝Per “causa di servizio” si intende comunemente il riconoscimento della dipendenza dal servizio di ...
28/07/2025

PARLIAMO DI 👮👮‍♀️🏨🤕🤝

Per “causa di servizio” si intende comunemente il riconoscimento della dipendenza dal servizio di una infermità o di lesioni fisiche contratte a causa del servizio prestato, previsto per i dipendenti della Pubblica amministrazione, appartenenti al comparto “difesa e sicurezza”, così come indicato nel d.P.R. 1092/1973. La causa di servizio può essere riconosciuta anche se i fatti di servizio abbiano concorso con altri fattori o circostanze nel far insorgere infermità o lesioni; in tal caso i fatti di servizio medesimi devono risultare determinanti. A seconda della gravità riconosciuta da una specifica commissione medica, viene attribuita una categoria (dalla I alla VIII) che stabilisce la gravità più o meno severa della patologia (o patologie).
Il riconoscimento di tale dipendenza da causa di servizio può dare diritto ad alcuni importanti benefici, tra cui si ricordano i più significativi:
• ad una maggiorazione degli scatti di anzianità pari al 2,50% della retribuzione, per le categorie dalla i alla vi (legge 539/1950);
• ad una maggiorazione degli scatti di anzianità pari al 1,25% della retribuzione, per le categorie vii e viii (legge 539/1950);
• all’equo indennizzo;
• all’indennità «una tantum» se dalla menomazione deriva un’invalidità che non comporti l’inidoneità assoluta ai servizi d’istituto;
• al trattamento pensionistico di privilegio o pensione privilegiata dal momento in cui cessa dal servizio.
Se appartieni al Comparto “Difesa e Sicurezza” e sei prossimo alla pensione, rivolgiti con fiducia ai consulenti previdenziali INAC-Cia Puglia per una verifica completa della tua posizione previdenziale. Prendi un appuntamento cliccando sul link di seguito: https://prenotaservizi.cia.it/prenotazione/regione

Parliamo di     L'assegno sociale è una prestazione economica di natura assistenziale erogata dall'INPS a cittadini comu...
23/07/2025

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L'assegno sociale è una prestazione economica di natura assistenziale erogata dall'INPS a cittadini comunitari e stranieri che si trovano in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori a determinati limiti stabiliti dalla legge, in sostituzione della vecchia pensione sociale. Per ottenerlo, è necessario avere almeno 67 anni, risiedere stabilmente in Italia da almeno 10 anni e avere un reddito al di sotto delle soglie previste (per il 2025 il limite reddituale per il pensionato single è pari ad € 7002,97, se pensionato coniugato il limite complessivo è pari a € 14005,94).
L’assegno viene erogato mensilmente per 13 mensilità, ciò significa che agli aventi diritto nel 2025 saranno corrisposti € 538,69 al mese per 13 mesi.
Per i pensionati di età superiore ai 70 anni viene riconosciuta una maggiorazione, in questo caso l´importo dell´assegno potrebbe arrivare anche ad € 739,83, per 13 mensilità.
L´assegno sociale non è reversibile ai familiari superstiti, non è soggetto a imposte, non è esportabile, non è cedibile, sequestrabile o pignorabile.
Se pensi di trovarti nelle condizioni sopra descritte, rivolgiti ai nostri consulenti specializzati INAC-Cia. Prenota un appuntamento presso una delle nostre sedi in Puglia cliccando sul link:
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Se hai da 18 a 28 anni e sei interessato a fare questa esperienza, vai sul sito www.inac-cia.it e compila il form per ef...
23/07/2025

Se hai da 18 a 28 anni e sei interessato a fare questa esperienza, vai sul sito www.inac-cia.it e compila il form per effettuare la pre candidatura!!

+++IN ARRIVO+++
Dal Dipartimento per le Politiche giovanili

+++BANDI PER IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE+++

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PER I RAGAZZI, DAI 18 AI 28 ANNI, INTERESSATI A QUESTA ESPERIENZA, CONSIGLIAMO DI CONTROLLARE OGNI GIORNO SUL SITO WWW.INAC-CIA.IT . DA CUI È POSSIBILE AVANZARE LA PROPRIA PRE-CANDIDATURA!

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PARLIAMO DI   Cos´è la PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE (Quota 103)?E’ un trattamento pensionistico anticipato sperimental...
21/07/2025

PARLIAMO DI

Cos´è la PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE (Quota 103)?
E’ un trattamento pensionistico anticipato sperimentale, riconosciuto sino al 31 dicembre 2025, per i lavoratori iscritti all’Inps che abbiano raggiunto 62 anni e 41 anni di contribuzione.
È una prestazione sperimentale riconosciuta per gli anni 2023, 2024 e 2025 dalle varie leggi di Bilancio susseguitesi negli anni, a favore dei lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, e autonomi iscritti alle gestioni Inps che abbiano raggiunto un’anzianità minima di 62 anni e 41 anni di contributi.
La prestazione costituisce una evoluzione della originaria «Quota 100», (poi divenuta «Quota 102» nel 2022). Rispetto a «Quota 100», la Pensione Anticipata Flessibile si caratterizza per la presenza di nuove limitazioni volte direttamente o indirettamente a rendere meno appetibile l’adesione per i potenziali interessati e, quindi, a contenere i costi per le casse dello stato.
Tra queste si cita l’introduzione di un tetto, prima assente, all’importo del trattamento massimo mensile erogabile (quattro volte il trattamento minimo Inps), l’ampliamento, con riferimento a chi ha maturato i requisiti dal 1° gennaio 2024, delle cd. «finestre mobili» da tre a sette mesi (da sei a nove mesi per il settore pubblico); il passaggio, con riferimento a chi ha maturato i requisiti dal 1° gennaio 2024, al calcolo interamente contributivo. A tutto questo si aggiunge anche la presenza di un incentivo “ad hoc”, a cui può accedere chi posticipa il pensionamento.
Per effettuare un controllo della tua posizione pensionistica, alla luce di questi ulteriori interventi normativi, fissa un appuntamento con uno dei nostri consulenti specializzati INAC-Cia! Clicca su questo link per fissare un appuntamento:
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21/07/2025

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DANNO BIOLOGICO, IL RISARCIMENTO RIVALUTATO DAL 1° LUGLIO 2025. AUMENTANO GLI IMPORTI
🗞 Il decreto del Ministero del Lavoro ufficializza la rivalutazione annuale degli importi delle prestazioni Inail che si applicano al settore dell'industria, dell'agricoltura e al personale medico
🟢 LEGGI QUI TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI 👇
https://quiidiritti.it/article/danno-biologico-il-risarcimento-rivalutato-dal-1-luglio-2025-aumentano-gli-importi/
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16/07/2025
PARLIAMO DI   🚜🚎🚛👨🏼‍🌾👷🏾Le malattie professionali sono patologie che insorgono in occasione di lavoro.Esse sono suddivise...
15/07/2025

PARLIAMO DI 🚜🚎🚛👨🏼‍🌾👷🏾

Le malattie professionali sono patologie che insorgono in occasione di lavoro.
Esse sono suddivise in malattie tabellate e in malattie non tabellate, ossia in malattie già riconosciute come di origine professionale dalla legge, relativamente alle quali l’onere della prova di una genesi non professionale è rimessa a carico dell’Ente accertatore e malattie in relazione alle quali l’onere di provare la correlazione con l’attività lavorativa è rimessa a carico del lavoratore. In entrambi i casi, le malattie sono ammesse all’indennizzo INAIL.

I destinatari del risarcimento possono essere il lavoratore colpito dalla malattia, in questo caso si parla di rendita diretta, ma anche il coniuge e i suoi eredi, in questo caso si parla di rendita ai superstiti.

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Indirizzo

Via Nicola Cacudi 40
Bari
70132

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 17:00
Martedì 09:00 - 17:00
Mercoledì 09:00 - 17:00
Giovedì 09:00 - 17:00
Venerdì 09:00 - 17:00

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