22/07/2025
Corte di Cassazione: condizioni per il reato di parcheggiatore abusivo
Nella sentenza n. 24285 dell'8 maggio 2025, depositata il 1° luglio 2025, la Corte di Cassazione Penale precisa che il reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, del Codice della strada punisce la condotta di chi esercita, senza autorizzazione, l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine, e quindi a nulla rileva la ricezione o meno di una somma di denaro (o di altra utilità) in cambio dell'attività svolta, la quale non è un elemento costitutivo della fattispecie: il ricorrente contestava infatti il reato sostenendo che si trattasse del semplice
compimento di “gesti di convivenza civile”, espressione di “solidarietà sociale” (aiutare a parcheggiare), non ricevendo alcun compenso al riguardo, ma la Corte rileva che “il perfezionamento della fattispecie richiede che il soggetto già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo venga nuovamente colto nell'atto di esercitare l'attività non autorizzata di parcheggiatore (nel senso della irrilevanza della dazione di denaro o altra utilità)”; quindi, i giudici di merito hanno correttamente stabilito che l'aver osservato il ricorrente mentre dirigeva gli automobilisti durante le manovre di parcheggio, indicando gli spazi liberi nella stessa piazza dove era stato in precedenza sanzionato, costituiva la prova della reiterazione (dopo la precedente sanzione) della medesima condotta vietata, nella stessa piazza, il che è da considerarsi sufficiente a integrare il reato contestato, anche in assenza di un accertato scambio di denaro.