25/09/2025
🔎 𝗜𝗻𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗶𝘁𝗮̀ 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲 e 𝗶𝗻𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗶𝘁𝗮̀ 𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗮: due forme di tutela diverse per chi ha capacità lavorative ridotte ♿️
Gabriele ha 50 anni, una vita da metalmeccanico alle spalle.
Oggi l’artrite reumatoide gli rende difficile continuare a lavorare. Annamaria, invece, è nata con una disabilità congenita e non ha mai potuto svolgere un’attività lavorativa. Due storie diverse, due diritti diversi, due prestazioni diverse.
✋ 𝗜𝗻𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗶𝘁𝗮̀ 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲
È una misura assistenziale: non servono contributi da lavoro, ma conta la condizione sanitaria e, in alcuni casi, il reddito.
𝗥𝗲𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗶:
• Residenza in Italia e, per i cittadini stranieri, regolare permesso di soggiorno.
• Riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 (33%).
• Per alcune prestazioni, rispetto di limiti reddituali stabiliti ogni anno.
✔️ 𝗣𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮𝘁𝗲: assegno mensile, pensione di inabilità, indennità di accompagnamento.
⚙️ 𝗜𝗻𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗶𝘁𝗮̀ 𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗮
È una misura previdenziale, legata ai contributi versati.
𝗥𝗲𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗶:
✔️ Servono almeno 5 anni di contributi (3 negli ultimi 5).
✔️ Riduzione della capacità lavorativa di almeno 67%.
È compatibile con il lavoro e, dopo più rinnovi, quest’ultimo avviene in automatico (salva comunque la possibilità di revisione).
📌 𝗟𝗲 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗰𝗵𝗶𝗮𝘃𝗲:
𝗜𝗻𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗶𝘁𝗮̀ 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲 = assistenziale, con limiti di reddito.
𝗜𝗻𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗶𝘁𝗮̀ 𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗮 = previdenziale, basata sui contributi.
𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝘁𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗰𝗼𝗻 𝗶𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼: AOI si può avere anche lavorando; alcune prestazioni di invalidità civile no.
🆕 Dal 2025, con la 𝗿𝗶𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀, parte la sperimentazione dell’unica visita medica in alcune province italiane, per semplificare il processo di riconoscimento.
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