05/04/2025
MODELLO ISEE 2025 – NUOVE MODALITA’ DI EMISSIONE
A seguito delle modifiche apportate dal D.P.C.M. n. 13 del 2025, nel Regolamento ISEE sono state recepite disposizioni emanate successivamente all’entrata in vigore del medesimo, in particolare:
- l’esclusione dai redditi ai fini ISEE dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, laddove non già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF, percepiti in ragione di una condizione di disabilità (cfr. la lettera f del comma 2 dell’art. 4 del Regolamento ISEE);
- la riformulazione della disciplina relativa alla sottrazione dall’ISEE del trattamento percepito ai fini dell’accertamento dei requisiti per il mantenimento dello stesso (cfr. il comma 5 dell’art. 4 del Regolamento ISEE);
- l’introduzione della maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza per ogni componente del nucleo con disabilità media, grave o non autosufficiente, sopprimendo contestualmente alcune previsioni del Regolamento ISEE che escludevano dal computo dei redditi alcune spese o importi forfettari a titolo di franchigia, in relazione alla presenza di soggetti non autosufficienti o con disabilità di cui alle lettere b), c) e d) del previgente comma 4 dell’articolo 4 del Regolamento ISEE (cfr. la lettera c-bis dell’Allegato n. 1 al Regolamento ISEE e il nuovo comma 4 dell’articolo 4 del medesimo Regolamento);
- l’introduzione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata, che consente di acquisire nella DSU i dati già disponibili presso le Amministrazioni pubbliche (cfr. la lettera n-bis) del comma 1 dell’art. 1 del Regolamento ISEE);
- la modifica del periodo di validità della DSU, prevedendo che la stessa abbia validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre (cfr. il comma 1 dell’art. 10 del Regolamento ISEE);
- la modifica dell’anno di riferimento del patrimonio immobiliare e mobiliare, prevedendo che sia il secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (cfr. i commi 2, 3 e 4 dell’art. 5 del Regolamento ISEE);
- la modifica del periodo di validità dell’ISEE corrente e l’estensione dell’utilizzo nel caso di rilevanti variazioni del patrimonio (cfr. l’art. 9 del Regolamento ISEE).
Al riguardo, l’Istituto ha fornito indicazioni relative alle modifiche apportate dalle citate norme con la circolare n. 137 del 25 luglio 2016 e i messaggi n. 3418 del 20 settembre 2019 e n. 3835 del 23 ottobre 2019.
Esclusione dei titoli di Stato, dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali dal patrimonio mobiliare ai fini dell’ISEE
Infatti “Dal patrimonio mobiliare sono esclusi i titoli di Stato di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale, nel limite complessivo di 50.000 euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”. Pertanto, sono esclusi dalla determinazione del valore dell’ISEE, nel limite complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale.
Il modello aggiornato della DSU e le relative istruzioni, possono sostituire dal 3 aprile 2025, giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto, il precedente modello DSU e le relative istruzioni
Quindi dal 3 aprile 2025 è possibile, pertanto, non indicare o ridurre nel Quadro FC2, sezione I e II, del Modulo FC.1 della DSU Mini o Integrale, il valore dei titoli di Stato di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, dei buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, dei libretti di risparmio postale, posseduti alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare. Per la DSU corrente è possibile applicare le medesime modalità nel Quadro S5 del Modello MS con riferimento al patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dall’anno precedente a quello di presentazione della DSU. Il valore dei predetti rapporti mobiliari, eccedente il valore complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, deve essere riportato nei Quadri sopraindicati.
Per le DSU precompilate è onere del dichiarante eliminare o ridurre il valore dei rapporti finanziari precompilati dall’Agenzia delle Entrate per le predette tipologie di rapporto fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.
Nuovo modello DSU e relative istruzioni di compilazione
- sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità dei dati presenti nell’ISEE e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e alle certificazioni fiscali relative all’anno di imposta 2023;
- è stata integrata la legenda del Quadro FC2 del Modulo FC.1 della DSU Mini e Integrale e del Quadro S5 del Modello MS della DSU corrente ed è stato inserito un nuovo paragrafo nelle istruzioni (istruzioni, parte 2, paragrafo 4.3) aggiornate con le disposizioni di cui al citato comma 4-bis dell’articolo 5 del Regolamento ISEE;
- sono state integrate le istruzioni per la compilazione (istruzioni, parte 2, paragrafo 5), precisando che, per le DSU presentate nell’anno 2025 non rilevano nel calcolo dell’ISEE gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali (cfr. l’art. 1, comma 667, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
Si evidenzia che i cittadini che hanno già presentato a decorrere dal 1° gennaio 2025 la DSU per l’attestazione ISEE e che vogliano avvalersi delle nuove disposizioni devono presentare una nuova DSU.