05/07/2024
Sulla carta e da quanto garantito dall’Agenzia tutto era perfetto, ma una volta atterrati la si è rivelata un incubo !
Posso ottenere il dei pregiudizi subiti ?
Innanzi tutto bisogna capire cosa che per danno da vacanza rovinata si intende il pregiudizio arrecato al viaggiato che a causa di inadempimenti dell’organizzatore non ha potuto godere del viaggio programmato: non si sono realizzate le finalità, di svago e riposo, per le quali il viaggio è stato acquistato. Di conseguenza, il turista che, invece di rilassarsi, ha subito uno psicofisico, ha diritto al risarcimento dei
La normativa in materia è dettata dal Codice del Turismo, in particolare, l’art. 43 stabilisce che Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore; l’art. 46 stabilisce, invece, caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.
Il diritto al risarcimento di tali voci di danno si prescrivono in 3 anni per i danni alla persona e 2 anni per le altre voci di danno, decorrenti dalla data di rientro.
La Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n. 5271/2023, ad interpretazione del citato art. 43, ha stabilito che tra i "danni alla persona" sono compresi quelli di carattere non patrimoniale come categoria ampia ed unitaria concernente la lesione di interessi inerenti la persona.
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