26/06/2025
Bonus casa pieno anche per condomini e pertinenze
a cura di Giovanni Parente e Giuseppe Latour
A quasi sei mesi dall’entrata in vigore della manovra 2025, il Fisco chiarisce con la circolare 8/E del 19 giugno quando si può avere la versione maggiorata dei bonus casa riservata a chi fa lavori sull’abitazione principale: detrazione del 50% anziché 36% nel 2025 e del 36% anziché 30% nel 2026-27.
Il tema si pone per il bonus ristrutturazioni (articolo 16-bis del Tuir), per il sismabonus ordinario e per l’ecobonus ordinario: tutte agevolazioni per le quali, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025, l’entità dell’agevolazione dipende dall’utilizzo dell’immobile.
Casa adibita ad abitazione principale a fine lavori
Il chiarimento più importante è la possibilità di adibire la casa ad abitazione principale alla fine dei lavori di ristrutturazione o miglioramento energetico o antisismico. Le Entrate confermano l’orientamento già espresso con la circolare 13/E/2023 a proposito del superbonus per le villette, tesi sostenuta tra l’altro sull’Esperto risponde.
Non viene precisato esattamente “quando” la casa debba essere adibita ad abitazione principale. La circolare dice «alla fine dei lavori»: affermazione che - per gli interventi in edilizia libera o per quelli privi una “fine lavori” formale - può non essere semplice da verificare. Uno spiraglio per arrivare a un’interpretazione razionale, già suggerita in passato sul Sole 24 Ore, è in quella parte della circolare in cui si parla dei bonus acquisti e si dice che la destinazione ad abitazione principale può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui si fruisce per la prima volta della detrazione: sarebbe una buona soluzione da usare anche in questo caso.
Via libera alle parti comuni
Disco verde alla possibilità applicare, in caso di interventi sulle parti comuni, la detrazione maggiorata alla quota di spese imputata al singolo condominio che rispetta i requisiti di legge (cioè titolarità del diritto reale di godimento e immobile adibito ad abitazione principale alla fine dei lavori). Lo stesso vale anche per:
edifici di un unico proprietario composti da più unità immobiliari;
condomìni minimi (come la classica villetta bifamiliare).
Andrà poi chiarito se gli amministratori di condominio dovranno raccogliere le informazioni sulla detrazione effettivamente spettante al singolo condomino o se invece dovranno comunicare la detrazione “base”, lasciando al contribuente il compito di indicare eventualmente la detrazione più ricca nella dichiarazione dei redditi. Questa seconda soluzione sarebbe senz’altro più semplice da gestire per gli amministratori, ma renderebbe impossibile per il Fisco precaricare i dati nella dichiarazione dei redditi.
Ammesse le pertinenze
Importante anche la conferma che la detrazione maggiorata spetta anche sui lavori effettuati su pertinenze o aree pertinenziali di abitazioni principali. Devono essere «già dotate» del vincolo di pertinenzialità, dice l’Agenzia, perciò si ritiene al momento di avvio dei lavori o di pagamento delle prime spese.
Ammessi anche i lavori che riguardano solo le pertinenze.
Familiari, inquilini e comodatari esclusi
Il beneficiario deve essere titolare della proprietà o di un diritto reale di godimento sulla casa nel momento di avvio dei lavori o, se precedente, nel momento in cui sostiene le prime spese.
Niente bonus maggiorato, come previsto, per tutti i soggetti che hanno un “titolo idoneo” a detrarre, ma non hanno un diritto reale di godimento sull’immobile: devono perciò accontentarsi del 36% nel 2025 i familiari conviventi, il comodatario e l’inquilino.
Off-limits il promissario acquirente
Il fatto che la circolare chieda un diritto reale di godimento già al momento di avvio dei lavori o di sostenimento delle prime spese esclude coloro che acquistano una casa e tendono a giocare d’anticipo ottenenendo l’immissione nel possesso dopo il preliminare di compravendita (compromesso).
In questi casi, la possibilità di beneficiare delle detrazioni non è in dubbio, per prassi costante delle Entrate, ma l’acquirente non avrà la maggiorazione. Da capire se non avrà la maggiorazione su nessuna delle spese (come sembra dal testo della circolare) o solo sulle spese pagate prima del rogito (come sarebbe logico).
Una sola abitazione principale del familiare
L’abitazione principale è quella definita come tale del comma 3-bis dell’articolo 10 del Tuir, cioè «quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente». Perciò, il proprietario (o titolare di diritto reale di godimento) può avere la detrazione maggiorata anche se i lavori avvengono sull’abitazione in cui non dimora lui, ma un suo familiare. Questa apertura del Fisco, però, è molto più limitata di quanto può sembrare, perché il proprietario - per poterne beneficiare - non deve essere nella condizione di poter scegliere tra due abitazioni principali, cioè quella in cui dimora lui e quella in cui dimora il familiare. Detto diversamente, per poter agevolare come abitazione principale la casa in cui dimora un familiare, il beneficiario deve avere la dimora in un’altra casa (ad esempio detenuta in locazione o di proprietà di un altro familiare).
Come “familiare” si intende quello definito dall’articolo 5 del Tuir: coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado.
I bonus che transitano nel rogito
La circolare 8/E sblocca le detrazioni maggiorate per i tre bonus che sono legati all’acquisto di un’unità immobiliare e, per così dire, transitano nel rogito:
• il sismabonus acquisti (articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013);
• il bonus su alloggi in case inserite in fabbricati integralmente ristrutturati da imprese (comma 3 dell’articolo 16-bis del Tuir;
• il bonus sull’acquisto di box auto pertinenziali (comma 1, lettera d dell’articolo 16-bis del Tuir.
In tutti questi casi, l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui si fruisce per la prima volta della detrazione. Se si acquista il box auto, ci si riferisce naturalmente alla casa di cui il garage è pertinenza.
La perdita del requisito
Le Entrate precisano poi che il venir meno della destinazione ad abitazione principale nei periodi d’imposta successivi non farà venir meno la detrazione maggiorata.
La circolare non si spinge a dirlo, ma questa impostazione “oggettiva” fa sì che la detrazione maggiorata rimanga invariata anche in caso di vendita dell’immobile.
Logico aspettarsi, insomma, che chi acquista la casa e ottiene la detrazione, la otterrà nella versione maggiorata se il primo beneficiario aveva destinato la casa ad abitazione principale.