19/06/2025
FONDO SPECIALE
Lavori straordinari e fondo speciale: la mancata costituzione rende nulla la delibera condominiale
a cura di Alberto Mascia
La delibera assembleare, che approva lavori di manutenzione straordinaria, è nulla se non dispone la costituzione del fondo speciale ex art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., quale requisito inderogabile di validità, da rapportarsi all’intero ammontare dei lavori o ai singoli pagamenti previsti contrattualmente, trattandosi di una garanzia per la corretta gestione condominiale e per i singoli condomini, la cui mancanza può essere rilevata dal giudice anche in sede di impugnazione ai sensi dell’art. 1137 c.c.. (Trib. Genova, sentenza 11 febbraio 2025, n. 382) Due condomini citavano in giudizio il proprio Condominio sito in Genova per ottenere la declaratoria di nullità – o, in subordine, l’annullabilità o invalidità – delle delibere relative all’assemblea straordinaria del 13 dicembre 2022. Tale assemblea aveva adottato lavori di restauro conservativo dei prospetti condominiali, già approvati con altra delibera del 13 maggio 2021 (sebbene non vi fosse corrispondenza tra la ditta scelta in quella occasione per effettuare i lavori e quella successivamente indicata), con ripartizione millesimale in 12 rate mensili e decorrenza dal 1 gennaio 2023. In particolare, gli attori lamentavano l’assenza di approvazione contestuale, da parte dell’assemblea, del fondo speciale previsto dall’art. 1135, comma 1, n. 4, c.c..
Trattasi di un fondo che sarebbe dovuto essere approvato obbligatoriamente, di pari importo rispetto all’ammontare dei lavori, che però non veniva menzionato, neppure indirettamente, né nella suddetta delibera impugnata, ma nemmeno nelle precedenti delibere.
Gli stessi lamentavano, inoltre, insieme ad altri profili, che non fossero state inviate, unitamente all’avviso di convocazione, anche le tabelle riassuntive, legate a bilanci spese straordinarie bonus, esaminate e votate, al fine di consentire una corretta preparazione all’assemblea. Sottolineavano inoltre la mancata comparazione tra offerte professionali per gli incarichi tecnici e legali deliberati e, infine, la totale assenza di preventivi dettagliati, in violazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza (l. 124/2017), che impone ai professionisti l’obbligo di formulare preventivi scritti.
Si costituiva in giudizio il Condominio, evidenziando, nella ricostruzione delle precedenti delibere già adottate (in particolare, quelle del 13 maggio e del 26 luglio 2021), che l’assemblea straordinaria del 13 dicembre 2022 aveva semplicemente confermato le stesse, mai impugnate o contestate dagli attori. Rilevava che l’obbligatoria costituzione del ‘fondo speciale’ era prevista solo in caso di deliberazione di opere di manutenzione straordinaria o di innovazioni, mentre nel caso di specie gli interventi deliberati dall’assemblea erano qualificabili come manutenzione ordinaria, riguardando solo il risanamento conservativo dei prospetti comuni dell’edificio. Il convenuto affermava che, comunque, l’adozione di un pagamento rateizzato costituiva un’implementazione sufficiente a ritenere pienamente osservate tutte le cautele connesse all’obbligo di fondo speciale, di cui al citato art. 1135, comma 1, n. 4), c.c..
Sottolineava, inoltre, che una nuova delibera, assunta il 31 maggio 2023 (alla presenza degli attori), aveva provveduto a ratificare e/o confermare ogni delibera assembleare precedente relativa ai lavori di restauro conservativo dei prospetti dell’edificio. Concludeva, perché venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale di Genova evidenzia come gli attori abbiano ritenuto necessario esaminare tutte le delibere che si sono susseguite nel tempo, precedenti all’assemblea del 13 dicembre 2022, aventi ad oggetto i lavori ai prospetti. Da tale esame, risulta che il quadro era tutt’altro che delineato prima della suddetta assemblea e che i profili di invalidità sollevati dagli attori trovavano implicito riscontro nell’assemblea del 31 maggio 2023.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, porta il Tribunale adito a valutare tutta una serie di profili legati all’onere della spesa, disciplinato dal principio della soccombenza virtuale.
Innanzitutto, il giudice rileva che una pronuncia che dichiari tale cessazione della materia del contendere richieda la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di fatti tali da eliminare in modo completo le ragioni di contrasto esistenti tra le parti, e quindi l’interesse ad agire e contraddire - su cui il giudice deve pronunciarsi - soddisfacendo in modo pieno il diritto esercitato (vedi Cass., n. 6909/2009). Tale cessazione della materia del contendere, secondo la Suprema Corte, si verifica, in tema di impugnazione delle delibere assembleari, quando l’assemblea abbia deliberato sugli stessi argomenti che erano stato oggetto di impugnazione, sostituendo quindi l’atto impugnato (sul punto vedi Cass., n. 12439/1997; vedi anche Cass., n. 8622/1998).
Al fine di identificare la parte soccombente, occorre avere riguardo, sottolinea il Tribunale, al comportamento che ha dato causa al processo, a prescindere dal fatto che, convenuta in giudizio, sia rimasta contumace o abbia riconosciuto fondata la pretesa insoddisfatta (così Cass., n. 6722/1988; Cass., n. 9929/2000). Tale individuazione si fonda, come sottolineato da altra giurisprudenza di legittimità, su una ricognizione, basata su criteri di verosimiglianza, della probabilità che la pretesa sia accolta (vedi Cass. n. 24714/2022; Cass. n. 24234/2016).
Il giudice evidenzia come il Condominio abbia assunto altra delibera nell’assemblea del 31 maggio 2023, avente ad oggetto proprio i lavori, oggetto di contestazione, e richiama il verbale della predetta assemblea, nel quale veniva specificato espressamente che la rateizzazione delle spese indicate nel preventivo lavori approvato del 12 dicembre 2022 era da intendersi anche «formazione progressiva di un “fondo speciale”», con riferimento agli stati di avanzamento previsti nel contratto d’appalto.
E allora, il Tribunale valuta la fondatezza o meno della pretesa attorea, al fine di giungere, cessata la materia del contendere, alla determinazione sulle spese.
Lo stesso affronta il profilo del fondo speciale di cui all’art. 1135, comma 1, n. 4 c.c. (un tempo solo eventuale, per poi divenire obbligatorio, a seguito delle modifiche di cui alla L. n. 220/2012 e al D.L. n. 145 del 2013, convertito nella L. n. 9/2014). La previsione di un fondo speciale – pari all’intero importo dei lavori oppure costituibile in forma progressiva in base a stati di avanzamento – non è facoltativa, né rimessa alla discrezionalità assembleare, ma rappresenta una condizione di validità della delibera che approva opere di manutenzione straordinaria. Il fondo speciale, infatti, assolve a funzioni di tutela sia dell’interesse collettivo al corretto funzionamento della gestione condominiale, sia dell’interesse dei singoli condomini, i quali – in mancanza – rischiano di essere solidalmente esposti per il pagamento delle quote dei morosi (in dottrina, vedi, con riferimento alle spese di manutenzione straordinaria e al fondo speciale, SCALETTARIS, Gli effetti sulla contabilità condominiale del distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento, Immobili & proprietà, n. 2/2024, 77; vedi anche SCALETTARIS, Deducibilità ed effetti della mancata costituzione del fondo speciale nel caso di opere straordinarie, Immobili & proprietà, n. 7/2023, 429; vedi altresì MONEGAT, Il fondo speciale per la manutenzione straordinaria e le innovazioni, Immobili & proprietà, n. 11/2019, 633).
Una delibera condominiale, che abbia un contenuto contrario a tale disposizione, è da considerarsi nulla. Infatti, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la sussistenza del fondo speciale deve essere verificata dal giudice in sede di impugnazione, trattandosi di una condizione ulteriore di validità della delibera di approvazione delle opere in essa indicate (così, Cass., n. 9388/2023, secondo cui una deliberazione assembleare che, anche con il consenso dell’appaltatore, escluda o modifichi la costituzione del fondo di cui all’art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., è nulla in quanto contraria alla legge, lesiva degli interessi dei singoli condomini e pregiudizievole per la gestione condominiale; in dottrina, in commento alla predetta sentenza della Suprema Corte n. 9388/2023, vedi MASINI, Condominio - Il fondo speciale per le opere di manutenzione straordinaria e le innovazioni: una rilettura dell’art. 1135, comma 1°, n. 4, cod. civ. La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, n. 6/2023, 1222; vedi anche Cass. n. 16953/2022, secondo cui l’art. 1135, comma 1, n. 4, c.c. richiede che la delibera assembleare, di approvazione dei lavori straordinari, indichi il relativo costo e preveda un fondo speciale di pari importo, pena la nullità, che il giudice deve verificare in caso di impugnazione ex art. 1137 c.c.).
Dalla lettura del verbale di assemblea del 13 dicembre 2022 non risulta alcuna deliberazione in merito alla costituzione di un fondo speciale di cui all’art. 1135 c.c., né con riferimento all’ammontare complessivo della spesa, né dei pagamenti progressivi. E, dunque, tale delibera, lungi dall’essere considerata confermativa di precedenti delibere non impugnate, va considerata come un’autonoma e nuova espressione della volontà dei condomini, essendo stata, fino alla stessa, la situazione in continua ed incerta evoluzione e tutt’altro che definita.
Le opere in oggetto non sono, infine, qualificabili come manutenzione ordinaria, bensì come manutenzione straordinaria, in considerazione della particolare complessità tecnica (si tratta di un edificio storico vincolato), del costo deliberato (oltre 640.000 euro) e dell’assenza di una cadenza periodica.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, il Tribunale condanna il Condominio resistente al rimborso delle spese di lite.