30/09/2025
La Corte di Cassazione : eseguire le sentenze di sfratto nel tempo ragionevolmente necessario è un obbligo per la Pubblica Amministrazione
Pubblicata il: 30 Settembre 2025
La Corte di Cassazione : eseguire le sentenze di sfratto nel tempo ragionevolmente necessario è un obbligo per la Pubblica Amministrazione
Con ordinanza n. 24053 del 28.8.2025 la Corte di Cassazione ha precisato, che nessuna discrezionalità può essere riconosciuta alla pubblica amministrazione nel dare attuazione ad un provvedimento giurisdizionale. La Corte, ha chiarito prima di tutto che “nelle esecuzioni per rilascio, spetta all’ufficiale giudiziario il potere, riconosciuto dal combinato disposto di cui agli artt. 608 e 513 c.p.c., di richiedere in ausilio la c.d. forza pubblica (espressione questa che comprende: gli agenti di pubblica sicurezza, i carabinieri, le guardie di finanza, i vigili del fuoco, gli agenti di custodia e le persone ad essi equiparate, nonché tutti quegli organismi non militarizzati i cui dipendenti sono investiti di potestà di coercizione diretta sulle persone e sulle cose ai fini dell’ordine e della sicurezza pubblica, ivi compresi gli agenti della polizia municipale)”, e ha sottolineato come “nell’ordinamento di uno Stato di diritto, l’obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali è incondizionato”. Ne consegue che, “l’inadempimento di tale obbligo, protratto oltre il tempo ragionevolmente necessario ad approntare i mezzi che tale esecuzione richieda, costituisce fatto che, di per sé stesso, è fonte di responsabilità della P.A. obbligata, senza necessità per il soggetto danneggiato di provare il dolo o la colpa in capo al personale che di volta in volta è intervenuto”.
Solo l’assoluta impossibilità (per forza maggiore) di prestare assistenza all’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale può giustificare un (temporaneo) diniego da parte delle Autorità, a fronte di una legittima richiesta da parte del giudice o dei suoi ausiliari”; ciò in quanto sussiste “un diritto soggettivo ad ottenere dall’amministrazione le attività necessarie all’esecuzione forzata del provvedimento, comprese quelle relative all’uso della forza pubblica, le quali integrano comportamenti dovuti (sempre che non ricorra un’impossibilità determinata da forza maggiore) e non discrezionali”.
I giudici hanno, infine, chiarito che “la causa di forza maggiore ostativa all’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale non può identificarsi nelle difficoltà intrinseche dell’esecuzione forzata né nella scelta discrezionale di posporre l’interesse all’esecuzione del provvedimento giurisdizionale ad altri interessi, pur legittimi, che la P.A. è tenuta a garantire”.
Chi non conosca la situazione reale potrebbe pensare che i contenuti del provvedimento siano del tutto pleonastici e ovvi: chi potrebbe pensare che in un Paese civile l’esecuzione di un provvedimento giudiziario costituisca un fatto discrezionale da eseguire anche in tempi irragionevoli. Eppure non è così: le sentenze di rilascio per morosità o altre cause si trascinano spesso per tempi lunghissimi o per inerzia di chi deve eseguirle o, più spesso, in base a considerazioni sociali, del tutto rispettabili ma che non possono ricadere sui locatori. Spetta allo Stato, soprattutto nei casi di sfratto per morosità motivato da reali difficoltà dell’inquilino garantire idonee soluzioni di sostegno. Così deve avvenire in un Paese civile. Quindi ben venga l’ordinanza della Cassazione per ricordarlo a tutti
Ufficio Studi ASPPI