04/12/2025
EDILIZIA
Sanatoria facile per gli abusi edilizi con più di 60 anni
a cura di Giuseppe Latour
Anno zero dell’edilizia privata fissato al 1° settembre del 1967. Con la possibilità di regolarizzare in modo rapido gli abusi realizzati prima di quella data. È solo una delle novità contenute nella bozza di disegno di legge delega di riforma del Testo unico dell’edilizia, allo studio del ministero delle Infrastrutture in queste settimane, che Il Sole 24 Ore è in grado di anticipare e che approderà nelle prossime settimane in Consiglio dei ministri.
La proposta (che è solo il primo passo di un percorso ancora lungo) è allo studio da diversi mesi: è stata preceduta da una consultazione pubblica ed è stata anticipata a giugno, nel corso di un incontro del Tavolo casa, proprio dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Ora il testo sta finalmente assumendo dei connotati più precisi. La riforma avrà, stando alle bozze in fase di definizione, una portata molto ampia e toccherà anche materie limitrofe all’edilizia privata, come quella della rigenerazione urbana e dei procedimenti amministrativi da adottare per le operazioni di demolizione con ricostruzione. Il pezzo forte, però, sarà legato proprio alla revisione del Dpr n. 380/2001, che è la normativa chiave in materia di edilizia. Una normativa oggetto, negli anni, di molteplici interventi di correzione e rammendo, sulla quale da tempo imprese e professionisti chiedono una riforma organica. Così, il Ddl va a elencare tutti i pilastri di questa prossima riforma.
Un parte decisiva dell’intervento, affidato a un successivo decreto delegato, sarà dedicata al riordino dei titoli edilizi, semplificando i diversi regimi amministrativi e facendo ricorso ad autocertificazioni, asseverazioni di professionisti e meccanismi di silenzio assenso. In questo quadro saranno individuate le categorie di intervento edilizio soggette a comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), a segnalazione certificata di inizio di attività (Scia), «anche in alternativa al permesso di costruire, ovvero al rilascio di un permesso di costruire». Per ciascun titolo saranno definite a monte «le condizioni e i termini per il rilascio, promuovendo la certezza dei tempi di conclusione di ciascun procedimento». Fuori da questo perimetro, sarà aggiornato il regime dell’edilizia libera, per il quale non servono permessi o comunicazioni. Tutte le categorie di interventi edilizi privi di significativa rilevanza edilizia e urbanistica rientreranno in questo elenco.
Poi si guarderà alle procedure in ambito edilizio. Viene affermato il diritto di tutti i cittadini di non essere destinatari di richieste di documenti, informazioni e dati già in possesso della pubblica amministrazione «ai fini del rilascio dei titoli edilizi». Per i cittadini dovrà esserci sempre uno sportello unico per tutte le domande legate ai titoli edilizi. Saranno migliorati i meccanismi di coordinamento tra diverse amministrazioni in fase di rilascio dei titoli. E saranno ridotti i tempi per il rilascio dei titoli, «anche mediante la valorizzazione del meccanismo del silenzio-assenso o del silenzio-devolutivo in caso di inerzia dell’amministrazione competente». In questa seconda ipotesi di silenzio, la competenza in caso di inerzia viene trasferita a un’amministrazione differente.
Sul fronte della digitalizzazione, si punterà sull’interoperabilità delle banche dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, «anche funzionali all’istituzione e progressiva attuazione di un’anagrafe e di un fascicolo digitale delle costruzioni». In questo modo sarà più semplice conoscere la storia di un immobile e i diversi interventi di ristrutturazione che lo hanno riguardato nel corso degli anni.
Un ampio capitolo viene, poi, dedicato alle sanatorie, con la prosecuzione logica dell’operazione avviata con il Salva casa nel 2024. Tra i molti punti, ne risaltano due. Si cercherà di «definire in maniera chiara ed esaustiva ciascuna tipologia di difformità edilizia, con l’intento di prevenire incertezze interpretative nell’applicazione delle relative definizioni»: sembra una risposta ai problemi che il Salva casa ha incontrato nell’applicazione concreta sul territorio, a causa delle diverse interpretazioni delle Regioni. Soprattutto, però, si punta al «superamento o alla ridefinizione del principio di doppia conformità, favorendo la regolarizzazione degli abusi realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765».
La doppia conformità è il principio che prevede, per ottenere una sanatoria, il rispetto delle regole edilizie e urbanistiche sia del tempo di realizzazione dell’opera che di quello di presentazione della domanda.
Si tratta di un principio già ridefinito, in alcune situazioni, dal Salva casa. Sarà ulteriormente ritoccato. Accanto a questo, il 1° settembre del 1967 (l’entrata in vigore della legge n. 765/1967) potrebbe diventare lo spartiacque per sanare più facilmente abusi all’interno degli immobili. Già molte norme, ad esempio in materia di commerciabilità degli immobili, guardano a quella data, che ora potrebbe diventare l’anno zero a partire dal quale molte opere saranno regolarizzabili secondo una procedura semplificata.