24/07/2025
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Dopo il via libera del Senato il 22 luglio alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, si intensifica il dibattito pubblico in vista del referendum confermativo. Ne parliamo con Pietro Gurrieri, avvocato, saggista e autore del libro "Divide et impera. La separazione delle carriere e i rischi di eterogenesi dei fini" uscito in questi giorni per Bonanno editore.
LR. Avvocato Gurrieri, partiamo dalle origini. Perchรฉ nel suo libro lei sostiene che la riforma sia incompatibile con l'impianto pensato dai Costituenti?
PG. Perchรฉ lo รจ nei fatti e nei testi. La Costituente esaminรฒ a fondo l'assetto dell'ordinamento giudiziario e scelse consapevolmente l'unicitร della carriera. ยซI magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversitร di funzioni. ll pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziarioยป, recita l'art. 107 della Costituzione. La magistratura โ disse Meuccio Ruini โ ยซha fatto una grande conquista: piena garanzia per le nomine, per l'inamovibilitร , per l'assoluta autonomia dei giudici di fronte al potere esecutivoยป. I Costituenti rifiutarono ogni forma di subordinazione del pubblico ministero al Governo, che รจ esattamente quello cui si potrebbe arrivare. ร tutto nel libro, nero su bianco, in un intero capitolo che ricostruisce quel dibattito: i Costituenti si espressero contro la separazione, la duplicazione del CSM, l'istituzione di una distinta Corte disciplinare: la riforma Meloni-Nordio รจ in rotta di collisione con quelle scelte fondative.
LR. Il Governo perรฒ sostiene che la separazione serve a garantire la terzietร del giudice. Perchรฉ lei la giudica, invece, una riforma pericolosa per i cittadini?
PG. Perchรฉ produce esattamente l'effetto contrario. Come scrivo nel libro, spezzare l'unitarietร della giurisdizione, alterare gli organi di autogoverno, significa ridefinire i rapporti tra poteri dello Stato in senso regressivo. Il rischio รจ di generare un pubblico ministero sganciato dalla cultura della giurisdizione, che smetta di essere un magistrato imparziale alla ricerca di una veritร per trasformarsi in ยซun avvocato dell'accusa volto ostinatamente al raggiungimento del risultatoยป, in una sorta di superpoliziotto, tanto piรน solido perchรจ rappresentato e tutelato da un CSM proprio, distinto. Questo non rafforza le garanzie, le riduce.
LR. ร quindi questo che lei definisce, nel titolo del libro, "eterogenesi dei fini"?
PG. Esattamente. Lo spiegava giร Wundt: le azioni umane, anche animate da buone intenzioni, possono produrre effetti opposti a quelli desiderati. ร ciรฒ che accade qui. Il Governo dice di voler proteggere i cittadini, ma di fatto li espone. Allontanare il pubblico ministero dal giudice sotto il profilo ordinamentale determinerebbe un progressivo abbandono della sua fondamentale dimensione. Lo scopo dichiarato รจ l'efficienza e la neutralitร ; il risultato sarร una giustizia piรน politicizzata e meno equa. E, aggiungo, di una giustizia dei ricchi.
LR. In questo contesto, lei ha dedicato un intero capitolo del libro alla comparazione con gli ordinamenti esteri. Qual รจ la situazione in Europa e negli Stati Uniti?
PG. La retorica governativa ripete che "cosรฌ si fa in tutto il mondo". Ma i fatti dicono ben altro. Nei Paesi dove le carriere sono separate โ tutti quelli da me studiati, e quindi Francia, Germania, Olanda e Belgio, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti, qualcosa meno il Portogallo โ il pubblico ministero รจ strutturalmente sottoposto al potere esecutivo. In Francia e Germania, ad esempio, il ministro della Giustizia puรฒ dare istruzioni vincolanti ai procuratori. Negli Stati Uniti, i district attorney sono in molti casi eletti con mandato politico, o nominati. Come spiego nel libro, l'Italia non รจ un'anomalia, ma un modello peculiare e solido, e questo modello garantisce piรน indipendenza, non meno. Non รจ un caso che, in quei Paesi, si guardi da tempo al modello italiano che, ironia della sorte, il Governo italiano intende ora cambiare.
LR. Quali esempi puรฒ offrirci per rendere chiara questa differenza?
PG. Ne cito solo due, rinviando alla lettura del libro su questo. In Germania, l'Oberstaatsanwalt (procuratore) riceve ordini dal Land o dal Ministero federale. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha persino escluso i PM tedeschi dal novero delle "autoritร giudiziarie" titolate ad emettere mandati d'arresto europeo, proprio per mancanza d'indipendenza. In Francia, il Guardasigilli puรฒ, per legge, indirizzare l'azione penale. Si potrebbe continuare a lungo. ร questo il futuro che vogliamo? Un PM che indaga a seconda dell'agenda del governo in carica?
LR. Un altro punto critico che lei solleva รจ il sistema del sorteggio dei membri del CSM, e poi anche dell'Alta Corte. Perchรฉ รจ una scelta sbagliata?
PG. Perchรฉ รจ una scelta che umilia la democrazia e unica nel pianeta. Inoltre, con ogni probabilitร , viola la Costituzione. Lo scrivo nel capitolo sulla composizione degli organi di autogoverno. Sono persuaso che non sia solo assolutamente irragionevole, ma anche contrario alla Costituzione che un organo di rilevanza costituzionale sia composto per sorteggio. Soprattutto se โ come accade nel testo approvato โ si introduce un sorteggio differenziato tra i togati dei due Consigli Superiori (giudicante e requirente) e per i laici, riguardo ai quali si adotta una formula ibrida e contraddittoria di nomina parlamentare mediata dal sorteggio. Una simile ingegneria istituzionale fa a pugni con l'art. 105 Cost. e mina la rappresentativitร dell'organo. Non solo, ma รจ un messaggio di prepotenza di un potere dello Stato (il legislativo) rispetto ad un potere di pari dignitร (il giudiziario). ร come se il primo dicesse al secondo: la scelta dei tuoi rappresentanti rimane affidata al caso, la scelta dei miei no, perchรจ estraggo dall'una i bussolotti che prima mi sono scelto. Con tutto il rispetto, roba da matti.
LR. Infine, l'Alta Corte disciplinare. Perchรฉ la giudica incostituzionale?
PG. Non spetta a me, ma indico tre ragioni principali. Primo, perchรฉ sottrae al Consiglio Superiore della Magistratura la funzione di autotutela disciplinare, affidandola a un organo "speciale". Secondo, perchรฉ l'accesso alla Corte discrimina alcune categorie magistratuali rispetto ad altre e questo non mi pare sia compatibile con la Carta. Terzo, perchรจ se si chiamano a far parte dell'organo magistrati che fanno parte o hanno fatto parte di quell'altro che esercita l'azione disciplinare, ad essere violata รจ la regola dell'imparzialitร presiediata dall'art. 97 Cost., perchรจ non si puรฒ essere giudici e parti. Rimane poi la questione irrisolta della ricorribilitร in Cassazione delle decisioni.
LR. In conclusione?
PG. In conclusione, รจ una riforma bocciata. Non da me soltanto, ma da larghissima parte della magistratura, del mondo accademico, del CSM, della Corte di Cassazione. E siccome non รจ mio costume ti**re in ballo i morti come hanno fatto anche membri del Governo per dar manforte alle proprie tesi, io qui mi limito a far mio l'accorato invito del presidente Alfredo Morvillo a smetterla di citare a sproposito chi non รจ mai stato favorevole alla separazione delle carriere. Un caduta di stile che il Governo, la maggioranza e alcuni avvocati avrebbero potuto risparmiarsi. In ogni caso, come scrivo nelle ultime pagine del libro, la riforma Nordio non รจ una questione tecnica. ร una questione democratica. Per questo, l'appuntamento รจ al referendum confermativo: sarร il momento in cui i cittadini potranno scegliere se difendere la Costituzione o accettarne lo stravolgimento.
https://www.retidigiustizia.it/news/divide-et-impera-intervista-all-avvocato-gurrieri-ecco-perche-la-riforma-nordio-e-sbagliata-e-incostituzionale