10/07/2019
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Audizione al Senato del 20 giugno 2019
Attuazione e Prospettive del Federalismo Fiscale.
La prospettiva dalla quale muove il presente intervento è rappresentata dalla stretta interdipendenza fra
attuazione dei principi dell’autonomia finanziaria e più in generale del «federalismo fiscale» e il
processo stesso di introduzione dell’autonomia differenziata. 116 cost., comma 3.
L’attribuzione di maggiori competenze determina, infatti, la problematica della quantificazione delle
risorse necessarie a finanziare i maggiori spazi di autonomia dei governi regionali e l’individuazione
delle modalità di finanziamento delle materie devolute.
Bisogna, pertanto, individuare un punto di equilibrio fra le ragioni della differenziazione e la
solidarietà fra le varie aree territoriali stabilendo quali siano i principi dell’art. 119 cost. che integrano
fondamenti o limiti all’attuazione del regionalismo differenziato.
Assicurare omogeneità e coordinamento all’intero sistema della finanza pubblica è, dunque, il vero
«punto di snodo» dell’intero sistema di riferimento, nella misura in cui l’autonomia finanziaria
riconosciuta ai diversi livelli di governo va contemperata con i c.dd. «diritti dei contribuenti», e cioè con
la necessità di costruire un sistema impositivo improntato alla chiarezza, alla semplicità e alla gestibilità.
Come evidenziato, la riforma del 2001 era fondata su un modello costituzionale di pluralismo
istituzionale e paritario. Tuttavia proprio nel momento in cui si stava dando attuazione alle riforme
concernenti l’autonomia finanziaria degli Enti territoriali ha avuto inizio la contrazione delle risorse
pubbliche con conseguente esigenza di riaccentrare ad opera dello Stato le competenze in materia di
bilancio, indebitamento, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Proprio la tutela dell’unità giuridica ed economica della Repubblica e la salvaguardia dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale rappresentano, dunque, l’asse portante intorno al quale dovrà essere disegnata
l’attuazione dell’art. 116cost., comma3. Dinanzi all’affermazione di un regionalismo differenziato e
asimmetrico, il legislatore statale dovrà essere garante di tali valori, con la determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni e con la relativa determinazione dei fabbisogni e dei costi standard, nel
quadro di una finanza autonoma rispettosa delle intrinseche ragioni di una dimensione solidaristica delle
risorse disponibili in ossequio al disposto dell’art. 119 cost.
Un elemento di forte criticità è rappresentato, tuttavia, dalla stessa definizione e delimitazione dei
fabbisogni standard, rendendosi necessaria l’individuazione, a livello nazionale, di un assetto di
prestazioni minime da garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, quali livelli
essenziali delle prestazioni, il tutto nel quadro di un coordinamento costante e dinamico della finanza
pubblica, nel rispetto anche dei vincoli di finanza comunitaria offrendo, in definitiva, un insieme di beni
e servizi alle comunità territoriali, finanziariamente sostenibile. In conclusione, i processi di
differenziazione regionale andranno necessariamente inquadrati in un’ottica di sistema ed alla luce
dell’impianto autonomistico che informa la nostra Repubblica. Al fine di garantire una tendenziale
uniformità delle esigenze finanziarie dei diversi territori e, dunque, delle risorse pubbliche da destinare
alle differenti aree del Paese, è, tuttavia, necessario completare, al più presto, il quadro dell’integrazione
Stato-Regioni e della cooperazione, nell’ambito del quale necessariamente dovrà svilupparsi l’autonomia
differenziata questo per evitare il rischio che una maggior autonomia possa ingenerare sul piano,
dell’effettività, irragionevoli disparità fra le diverse aree territoriali del paese.