16/05/2014
Il Modello 730 è il modulo da compilare per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati, introdotto per la prima volta in Italia nel 1993 in sostituzione del modello 740 semplificato. Lo scopo era di provvedere immediatamente al rimborso delle imposte a credito. Ad oggi è possibile utilizzare tale modello per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:
Redditi di lavoro dipendente;
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
Redditi dei terreni e dei fabbricati;
Redditi di capitale;
Redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la Partita Iva;
Altri redditi;
Alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
Tuttavia ci possono essere dei casi particolari per cui è necessario presentare le dichiarazioni con il cosiddetto Modello Unico: questo vale per tutti coloro che possiedono, oltre al reddito di lavoro dipendente, anche redditi di impresa e derivanti dall’esercizio di arti o professioni. Inoltre, non tutti i soggetti sopra citati sono tenuti a presentare tale dichiarazione.
Sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi coloro che possiedono esclusivamente i redditi derivanti da:
Abitazione principale;
Lavoro dipendente o pensione;
Lavoro dipendente o pensione con abitazione principale;
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
Alcuni redditi esenti (ad esempio, pensioni di guerra, alcune borse di studio, ecc…).
Oppure possiedono esclusivamente redditi soggetti a:
imposta sostitutiva
ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
In tutti i casi sopra indicati, l’esenzione scatta soltanto alle seguenti condizioni:
Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto oppure corrisposti da più sostituti, purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio;
Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
L’esenzione può scattare anche per motivi di minimo reddituale, ossia per tutti coloro che possiedono esclusivamente determinati redditi, entro specifiche soglie, e sempre solo a particolari condizioni. Il reddito da lavoro, pensione, terreni o mantenimento, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, deve essere inferiore a:
8.000 euro per chi ha meno di 75 anni;
7.750 euro per chi ha più di 75 anni a condizione che il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;
7.500 euro per i pensionati a condizione che il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;
4.800 euro per attività non esercitate abitualmente o da lavoratori autonomi (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro.);
500 euro per i redditi di terreni e fabbricati a condizione che il periodo di lavoro non sia inferiore a 365 giorni;
7.500 (pensione) + 185,92 (terreni) a condizione che il periodo di lavoro/pensione non sia inferiore a 365 giorni;
7.500 euro per l’assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (è escluso l’assegno per il mantenimento dei figli)
28.158,28 euro di compensi per attività sportive.
Istruzioni: che cosa si deve fare
Una volta stabilito a chi spetta o meno presentare tale modulo, il Modello 730 può essere consegnato a due soggetti distinti:
Al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), solo se questi ha comunicato, entro il 15 gennaio, di prestare assistenza fiscale per quell’anno. In questo caso, il modello 730 deve essere già stato compilato e il 730-1 (relativo alla scelta per la destinazione dell’Otto per mille e del Cinque per Mille dell’Irpef) va consegnato in busta chiusa.
Al CAF o ai professionisti iscritti all’albo dei commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro. Il modulo può essere loro consegnato già compilato oppure se ne chiede assistenza per la compilazione, sotto compenso. In busta chiusa va sempre consegnato anche il modello 730-1 per la scelta (o meno) della destinazione dell’8 e del 5 per mille.
Una volta completata questa procedura, non è necessario che il contribuente consegni il modulo all’Agenzia delle Entrate poiché questo adempimento spetta o al datore di lavoro, all’ente pensionistico o al CAF (e gli altri intermediari abilitati). In caso di rimborso dell’imposta o di saldo a debito da parte del contribuente, le somme rinvenute vengono versate o trattenute a luglio direttamente dalla busta paga o dalla pensione, a meno che non si richieda esplicitamente che il corrispettivo venga inviato direttamente al contribuente dall’Agenzia delle Entrate. Se, in caso di verifica, dovesse essere riscontrato un errore nel Modello 730 consegnato, è possibile rettificare con un modulo integrativo e rivolgendosi a un intermediario (CAF, professionista), anche se nella compilazione precedente ci si era rivolti ad un altro soggetto. Oppure si può presentare un Modello Unico per persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
Scadenza
Il Modello 730 può essere presentato entro il 30 aprile al proprio datore di lavoro o ente pensionistico oppure entro il 31 maggio a un CAF o a un intermediario abilitato. Si consiglia, in ogni caso, di monitorare le scadenze fiscali divise per mese sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Documentazione
È possibile scaricare QUI la versione 2014 del Modello 730. Insieme a questo modulo, già compilato o meno, vanno consegnati al soggetto scelto i seguenti documenti:
CUD rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico;
Fatture, ricevute, scontrini, che attestino le spese sostenute nel corso dell'anno per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo;
Altra documentazione necessaria per il riconoscimento delle spese deducibili o detraibili;
Ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio ;
Attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati autonomamente dal contribuente;
Ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata un'eccedenza d'imposta.
Se si consegna la dichiarazione al sostituto d’imposta, non va allegata la relativa documentazione tributaria (che va comunque conservata per eventuali accertamenti futuri fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione).