03/09/2026
Solo obbligo di firma per chi violenta una tredicenne?
Legittima la critica dell’opinione pubblica alla scelta della misura cautelare
di Fabio Valerini
Tutto inizia con una notizia che subito diventa virale: scarcerato perché dispiaciuto della violenza sessuale su minorenne.
La sintesi giornalistica verrà criticata (anche se, per essere una sintesi, non si allontana dal vero).
Tuttavia, il caso, per come si è manifestato in concreto, appare da subito esemplare e ben si presta alla riflessione perché sembrano non esserci troppo spazio per dubbi sulla ricostruzione dei fatti (quantomeno nella fase cautelare anche se per la presunzione di innocenza solo il processo ce lo potrà dire definitivamente).
Il caso è avvenuto a Torino: il giudice per le indagini preliminari non ha convalidato l’arresto di un indagato per violenza sessuale su una minorenne tredicenne e ha applicato non una misura cautelare custodiale (carceraria o domiciliare) ma soltanto un obbligo di firma per preve**re la reiterazione del reato.
Il dibattito diventa presto politico e vede, da un lato, il Governo criticare la scelta del giudice additata come la causa della mancanza di effetti pratici delle scelte securitarie e, dall’altro lato, l’Associazione Nazionale Magistrati rivendicare l’autonomia e indipendenza della magistratura a seguito di un’ispezione disposta dal Ministro della Giustizia.
Ma c’è qualcosa, però, del dibattito tra i commentatori della notizia che a me personalmente non torna.
Leggendo molte reazioni a caldo sembra che l’opinione pubblica non possa manifestare una decisa sorpresa per la scelta del giudice ritenuta troppo blanda.
È come se la correttezza formale del giudice coprisse la possibilità di criticare quella che è una scelta discrezionale evidentemente “non percepita” come efficace.
Senonché, quando viene esercitata la discrezionalità – perché è questo sembra il punto nel caso di Torino, non la legalità del provvedimento che non sembra ve**re in discussione- la scelta finale può piacere come no.
E l’opinione pubblica ha voce in capitolo perché i provvedimenti non soltanto sono emessi “in nome del popolo italiano”, ma sono motivati proprio per essere valutati dall’opinione pubblica oltre che dagli addetti ai lavori e dalle parti direttamente interessate (che – solo loro - possono impugnare se insoddisfatte).
Prima di tutto dobbiamo mettere in ordine i fatti storici per come sono emersi (ferma restando come sempre la presunzione di innocenza dal momento che la vicenda è in una prima fase cautelare).
In un negozio un uomo che lavora approfitta della presenza per degli acquisti di una tredicenne per abbracciarla e palparle il seno contro la volontà della minore.
Scattato l’allarme intervengono le forze dell’ordine e dalle registrazioni delle telecamere – consegnate dallo stesso indagato - sembra emergere la sostanziale conferma di quanto raccontato dalla minore, ma anche che una condotta analoga fosse stata compiuta poco prima su una donna maggiorenne.
Da qui l’arresto (che non verrà convalidato) e la decisione del giudice di applicare una misura cautelare personale individuata nell’obbligo di firma (e cioè presentarsi negli uffici di polizia per attestare la propria presenza).
Orbene, fermiamoci qui e ipotizziamo per il momento e per la fase cautelare che siano proprio questi i fatti su cui ragionare.
Siamo in presenza di una condotta costrittiva dell’uomo nei confronti della tredicenne che potrebbe integrare un’ipotesi:
(a) di violenza sessuale (nella forma consumata e non tentata) punita dal primo comma dell’art. 609 cod. pen. con una pena base da sei a dodici anni;
(b) aggravata perché commessa nei confronti di una persona che non soltanto non aveva compiuto gli anni diciotto (art. 609-ter comma 1, n. 5) cod. pen. ) ma neppure i quattordici anni (art. 609-ter comma 2) cod. pen. ) con conseguente aumento della pena base delle metà.
Il fatto che la violenza sessuale sia consistita nell’aver palpato il seno della vittima potrebbe dare luogo ad un’ipotesi di “minore gravità del fatto” con la possibilità diminuire la pena in misura non eccedente i due terzi?
Al momento non possiamo dirlo, dipenderà da una serie di circostanze, come ci insegna la giurisprudenza della Suprema Corte.
La sola tipologia dell’atto sessuale non è, di per sé, elemento sufficiente per decidere sull’attenuante, anche se il diniego dell’attenuante può fondarsi anche sulla presenza di un solo elemento di conclamata gravità (come potrebbero essere le circostanze in cui il fatto è avvenuto).
Quindi, così ragionando la pena base è di 9 anni: l’entità della pena traduce il forte disvalore che il legislatore (giustamente) riconosce a queste fattispecie (poi, se del caso, si valuteranno le circostanze attenuanti e/o attenuanti o la minore gravità).
Se questi sono i fatti storici inevitabile, direi, l’allarme sociale generato e l’interesse conseguente mostrato dall’opinione pubblica (dovremmo sorprenderci del contrario semmai) e, quindi, anche per l’interesse per l’esito giudiziario (seppur di un primo grado cautelare).
Per l’opinione pubblica e per il Governo (ma anche per parte degli addetti ai lavori ) questo il commento: “la misura è troppo blanda”.
Criticare la scelta perché ritenuta troppo blanda non pone la critica fuori dal sistema penale per almeno due ragioni.
La prima ragione è che le misure cautelari sono chiamate anche a fronteggiare l’esigenza di allarme sociale generata da un fatto tanto è vero che si applicano quando c’è il rischio di reiterazione del reato: non è questione di voler vedere anticipata la pena (questo non può essere tenuto in nessuno conto) ma di preve**re possibili comportamenti futuri in violazione delle norme a tutela, prima, della vittima e, poi in ogni caso, anche di tutti i consociati.
La seconda ragione è che se pensiamo alla pena (ma questa volta siamo ancora lontani temporalmente dall’irrogazione della sanzione) questa ha ontologicamente più funzioni: non soltanto quella di rieducare il condannato, ma anche quella di prevenzione sociale.
Aspettarsi una certa pena è lecito dall’opinione pubblica se non si arriva alla richiesta di “pene esemplari” (perché soltanto questa richiesta sarebbe incompatibile con il modello dell’art. 27 della nostra Costituzione).
In fondo sono le norme come applicate quotidianamente sia nella prassi che nelle aule dei Tribunali a determinare l’efficienza di un ordinamento a preve**re reati e tutelare le vittime (ce lo ricorda molto bene il rapporto della Commissione parlamentare sul femminicidio).
Chiarito questo aspetto veniamo ai fatti processuali che hanno portato ad escludere la sussistenza delle esigenze per una misura cautelare restrittiva in carcere o al domicilio dell’indagato.
Intanto perché è stata applicata una misura cautelare?
Perché il giudice ha riconosciuto sussistenti i presupposti di applicazione e, quindi, oltre alla gravità indiziaria sull’aver commesso il fatto da parte dell’indagato, la possibilità di reiterazione del reato anche perché sarebbe stato riconosciuto che l’indagato avrebbe difficoltà a tenere sotto controllo i suoi impulsi.
Il giudice avrebbe potuto applicare la custodia cautelare in carcare o domiciliare?
Secondo il codice di procedura penale in casi come questi opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere o comunque di quella domiciliare rispetto anche alla tutela della vittima.
Ed allora perché non ha previsto la custodia cautelare in carcere o domiciliare?
Perché il giudice ha valutato positivamente alcune circostanze e cioè che l’indagato:
1. abbia fornito spontaneamente le registrazioni delle telecamere;
2. abbia espresso “pentimento” per il comportamento tenuto;
3. fosse incensurato.
In questo contesto per il giudice per le indagini preliminari le esigenze cautelari erano attenuate anche perché l’aver passato l’indagato due notti in carcere può svolgere un’efficace prevenzione rispetto al commettere nuovamente fatti del genere.
Non mi sembra che ci siano violazioni di legge (il giudice non ha detto, per esempio, che non siamo in presenza di una violenza sessuale), ma soltanto valutazioni discrezionali che tengono conto del caso concreto.
Questo esclude la possibilità per l’opinione pubblica di sorprendersi? Direi di no.
Impedisce all’opinione pubblica di formarsi un convincimento che in casi come questi una misura custodiale sia più appropriata? Anche qui direi di no.
Affermare l’inadeguatezza della misura non significa necessariamente andare incontro a richieste giustizialiste di anticipo di pena (che la nostra Costituzione giustamente non ammette stante la presunzione di innocenza).
Significa dover tenere conto anche alle esigenze della vittima e della società per cui quelle norme e quei processi sono pensati.
Il processo penale non è un processo dove esiste soltanto il rapporto tra lo Stato e l’indagato -imputato (e che costituisce certamente il cuore che non può mai mancare), ma, sempre di più, il nostro processo considera anche la vittima e anche (seppur in un limitatissimo spazio) la società (e sicuramente la considera nella giustizia riparativa).
Ed anche la percezione della società di come viene applicata la discrezionalità gioca un ruolo fondamentale per la tutela delle future (o passate) vittime: il rischio da tenere sempre a mente è che si possa diffondere un’idea di non poter fare affidamento sulla giustizia.
Anche se i gradi di giudizio successivi dovessero ritenere appropriata la detenzione domiciliare o in carcere o, al contrario addirittura nessuna, non ci sarebbe un errore del giudice ma una diversità di vedute che – per quanto possa apparire strano – è un bene per la giustizia.
Così come è un bene per la società che davanti a fatti come questi si resti sopresi dell’assenza di misure cautelari custodiali e che si possa aprire ad una riflessione su quali siano i limiti alla discrezionalità giudiziaria in ragione delle esigenze della società.
Nella foto il Palazzo di Giustizia "Bruno Caccia" di Torino - (C) Fabio Valerini 2025