11/01/2026
✔️ Negli anni ’10 del XXI Secolo, una nota coppia di stilisti italiani è stata condannata a 1 anno e 6 mesi di reclusione dalla Corte d’Assise di Milano per omessa dichiarazione ai fini delle imposte dirette, avendo costituito una società lussemburghese con funzione di holding. La società, secondo il Tribunale, sarebbe valsa soltanto a percepire le pur cospicue royalties dei marchi di proprietà, senza svolgere alcuna attività, configurando uno schema di elusione con conseguente obbligo di dichiarazione in Italia.
🧑⚖️ La Cassazione, con sent. 43809/2015, ha rilevato tuttavia “l’insufficienza della motivazione”, non potendosi individuare, nella condotta, un dolus in re ipsa ricavabile dalla riorganizzazione societaria. La scelta, non dettata da sole ragioni fiscali, avrebbe avuto reali motivazioni economiche e strategiche legate alla crescita del gruppo e a un’imminente quotazione in borsa. Per configurare l’art. 5 (Omessa dichiarazione) la Corte riteneva necessari sia l’artificiosità della condotta, sia un dolo specifico di evasione, non emerso con evidenza nel caso in esame e che neppure per il Giudice di primo grado che aveva rilevato, riconoscendo alcune ragioni extra-fiscali nell’operazione di creazione della holdinglussemburghese.
📚 Il Capitolo Sesto “L’omessa dichiarazione” del volume “Diritto penale tributario”, di Alessandro Mancini, pubblico ministero di provata esperienza nell’ambito dei reati fiscali, descrive la fattispecie in dettaglio, approfondendone i profili generali, il soggetto attivo del reato, la condotta materiale e anche i casi di esclusione della punibilità.
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