04/09/2026
𝗧𝗢𝗥𝗜𝗡𝗢: 𝗥𝗘𝗦𝗢 𝗡𝗢𝗧𝗢 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗘𝗡𝗨𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗟𝗟' 𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗚𝗜𝗣.
𝗨𝗡' 𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗡𝗭𝗔 "𝗦𝗕𝗔𝗚𝗟𝗜𝗔𝗧𝗔" 𝗘 "𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗗𝗗𝗜𝗧𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔".
𝗣𝗥𝗢𝗖𝗨𝗥𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧𝗔 𝗥𝗜𝗖𝗢𝗥𝗦𝗢 𝗔𝗟 𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗗𝗘𝗟 𝗥𝗜𝗘𝗦𝗔𝗠𝗘.
Soltanto adesso che le motivazioni ufficiali del provvedimento sono state finalmente rese note, diventa possibile parlare di questa vicenda con piena cognizione di causa. L’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Torino appare profondamente sbagliata sotto diversi aspetti, rendendo la scelta della Procura della Repubblica di impugnarla una decisione assolutamente corretta.
Di fronte all’immediata reazione di sdegno unanime scaturita dopo il rilascio del quarantaduenne bengalese, era comprensibile rimanere sospesi a metà del giudizio senza aver prima letto il testo scritto della motivazione dell'ordinanza. Oggi, però, non ci sono più scuse. Il dovere primario di chi fa informazione resta la verità della fonte, la giustezza del contesto e la sostanziale concretezza della notizia. Per questo motivo è necessario informarsi direttamente sull'atto reale del magistrato e non sulle semplici ricostruzioni dei giornali, così da poter criticare o meno il provvedimento per quello che dice davvero.
Il testo della decisione riconosce apertamente i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, ma soprattutto certifica l'esistenza di un concreto e attuale pericolo che l'uomo possa commettere altri reati della stessa specie. Il Gip scrive nero su bianco che il soggetto, soltanto pochi minuti prima dell'aggressione contestata, avrebbe tenuto un comportamento analogo nei confronti di un'altra donna. Questa circostanza specifica dimostrerebbe addirittura una palese difficoltà dell'uomo nel contenere i propri impulsi. Di fronte a una simile constatazione, la domanda che sorge è semplicissima: se il tribunale stesso ritiene concreto e attuale il rischio di una reiterazione, come si può pensare che l'obbligo di andare a firmare dalla polizia sia una misura sufficiente a impedire un nuovo reato?
Esiste tuttavia un problema ancora più serio che tocca direttamente il diritto penale. Per il reato di violenza sessuale, l'articolo 275 comma 3 del codice di procedura penale prevede una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, fatte salve le ipotesi di minore gravità. Questo significa che il carcere non scatta in modo automatico, ma per applicare una misura cautelare diversa devono sussistere elementi specifici dai quali risulti che tale misura sia idonea a fronteggiare le esigenze cautelari. Si tratta di un principio fondamentale che parte dalla Corte Costituzionale e che viene costantemente ribadito anche all'interno della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
All'interno dell'ordinanza del GIP di Torino, questo fondamentale passaggio giuridico è completamente assente. Il Gip non qualifica espressamente il fatto come un episodio di minore gravità, ma al tempo stesso evita di affrontare realmente la presunzione relativa prevista dall'articolo 275. Il magistrato non spiega affatto per quale motivo, nonostante quel concreto pericolo di reiterazione da lui stesso riconosciuto, in questo caso possa bastare il semplice obbligo di firma. Una simile decisione appare davvero ridicola, e la motivazione non può risiedere nel fatto che l'uomo abbia pronunciato la parola "scusa". Di quel "mi dispiace" detto a freddo in un simile contesto non se ne fa niente nessuno.
Per queste ragioni, la Procura di Torino ha impugnato al Tribunale del Riesame il provvedimento con cui il GIP ha disposto l'obbligo di firma senza convalidare il fermo dell'uomo. La precisa ricostruzione dei fatti materialmente accaduti getta ulteriore luce sulla gravità della situazione e sulle scelte del tribunale. Durante l'udienza di convalida dell'arresto, l'uomo ha dichiarato testualmente di aver sbagliato, sottolineando di non aver mai commesso reati in precedenza, di essere alla sua prima volta e di sentirsi molto dispiaciuto per l'accaduto. Il quarantaduenne era stato fermato con la pesantissima accusa di avere costretto una ragazzina di appena tredici anni a subire atti sessuali all'interno del minimarket nel quale lui lavora. Il giudice per le indagini preliminari ha ravvisato nei suoi confronti la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, evidenziando che il racconto fornito dalla giovanissima vittima è apparso logico e lineare, oltre a essere pienamente avvalorato dalle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del locale.
Nonostante questo quadro, il magistrato ha comunque disposto la scarcerazione dell'imputato applicando la sola misura dell'obbligo di firma, giustificando la decisione con lo status di incensurato dell'uomo, con il suo atteggiamento collaborativo e con la presunta "resipiscenza" dimostrata durante l'interrogatorio. Una scelta che si scontra frontalmente con la linea dell'accusa, dato che il pubblico ministero Paolo Cappelli aveva formalmente richiesto l'applicazione della custodia cautelare in carcere. Il cittadino straniero, difeso dall'avvocata Francesca D'Urzo, ha visto valorizzato a suo favore dal Gip il fatto di essersi attivato in prima persona per permettere la visione dei filmati di sicurezza. Proprio da quelle riprese video, tuttavia, emerge il dettaglio inquietante secondo cui l'uomo, pochi minuti prima del fatto, aveva già avvicinato e importunato un'altra cliente del negozio, una donna di circa quaranta anni.
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